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| IDG861303131 | |
| 86.13.03131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pera Giuseppe
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| Riunioni sindacali
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| Mondo economico, an. 39 (1986), fasc. 2 (20 gennaio), pag. 9
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| D71135
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| Secondo la Corte di Cassazione e' nulla la clausola del contratto
collettivo secondo cui alla richiesta di permesso del lavoratore
componente di organo direttivo sindacale, al fine di partecipare alla
riunione del medesimo, l' impresa puo' eccezionalmente opporre gravi
esigenze aziendali ostative. Secondo la Cassazione, sono illegittime
queste clausole. I contratti possono regolamentare solo la misura o
le modalita' di svolgimento del diritto, ma non possono in ogni
occasione rimetterne la sorte alla valutazione dell' impresa. In tal
modo, il diritto verrebbe distrutto. L' A. non condivide questa
soluzione. Se fosse fondata, afferma, numerosi disposti del codice e
delle leggi speciali potrebbero essere messi in discussione, ogni
volta che la norma prevede un diritto in contemperamento delle
esigenze della controparte. Questa decisione, commenta l' A.,
contrasta con la ragionevolezza delle parti sindacali.
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| art. 30 l. 20 maggio 1970, n. 300
Cass. sez. lav. 23 novembre 1985, n. 5847
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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