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Documento


43458
IDG861303131
86.13.03131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
Riunioni sindacali
Mondo economico, an. 39 (1986), fasc. 2 (20 gennaio), pag. 9
D71135
Secondo la Corte di Cassazione e' nulla la clausola del contratto collettivo secondo cui alla richiesta di permesso del lavoratore componente di organo direttivo sindacale, al fine di partecipare alla riunione del medesimo, l' impresa puo' eccezionalmente opporre gravi esigenze aziendali ostative. Secondo la Cassazione, sono illegittime queste clausole. I contratti possono regolamentare solo la misura o le modalita' di svolgimento del diritto, ma non possono in ogni occasione rimetterne la sorte alla valutazione dell' impresa. In tal modo, il diritto verrebbe distrutto. L' A. non condivide questa soluzione. Se fosse fondata, afferma, numerosi disposti del codice e delle leggi speciali potrebbero essere messi in discussione, ogni volta che la norma prevede un diritto in contemperamento delle esigenze della controparte. Questa decisione, commenta l' A., contrasta con la ragionevolezza delle parti sindacali.
art. 30 l. 20 maggio 1970, n. 300 Cass. sez. lav. 23 novembre 1985, n. 5847
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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