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| IDG861303265 | |
| 86.13.03265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fumagalli Carulli O.
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| Obbiettivo. Autonomia si ma senza esagerare
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| Giornale, an. 13 (1986), fasc. 160 (9 luglio), pag. 2
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| D18222; D18239
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| L' A., premesse brevi considerazioni su alcuni tentativi di deformare
l' autonomia delle Regioni in inaccettabili separatismi
politico-giuridici, ricorda la sentenza costituzionale n. 58 del
1959. Questa aveva rilevato che le Regioni non possono creare nuove
figure di reato, ne' richiamare, per violazioni di leggi regionali,
sanzioni penali comminate da leggi dello Stato; e questo e' il merito
di un' altra, recente sentenza, che ha annullato una legge della
Regione Sicilia a favore degli abusivi in materia edilizia. E' stato
cosi' ribadito che non si puo' rendere lecita in Sicilia un'
attivita' passibile, per lo Stato, di sanzioni penali. L' A.
manifesta soddisfazione, in quanto la legge annullata ha introdotto
una sanatoria delle opere abusive, prescindendo dall' oblazione e
allungando i termini per fruire del condono. Stabilito che la norma
penale statale non puo' essere contraddetta da una legge regionale,
la legge del 1985 sul condono edilizio sara' applicata anche in
Sicilia; l' A. ritiene che le responsabilita' dei pubblici
amministratori nel settore urbanistica non potranno nemmeno essere
cancellate dalla futura amnistia. (Titolo: 2 col / Testo: 1.3 col).
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| l. 28 febbraio 1985, n. 47
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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