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Documento


43592
IDG861303265
86.13.03265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fumagalli Carulli O.
Obbiettivo. Autonomia si ma senza esagerare
Giornale, an. 13 (1986), fasc. 160 (9 luglio), pag. 2
D18222; D18239
L' A., premesse brevi considerazioni su alcuni tentativi di deformare l' autonomia delle Regioni in inaccettabili separatismi politico-giuridici, ricorda la sentenza costituzionale n. 58 del 1959. Questa aveva rilevato che le Regioni non possono creare nuove figure di reato, ne' richiamare, per violazioni di leggi regionali, sanzioni penali comminate da leggi dello Stato; e questo e' il merito di un' altra, recente sentenza, che ha annullato una legge della Regione Sicilia a favore degli abusivi in materia edilizia. E' stato cosi' ribadito che non si puo' rendere lecita in Sicilia un' attivita' passibile, per lo Stato, di sanzioni penali. L' A. manifesta soddisfazione, in quanto la legge annullata ha introdotto una sanatoria delle opere abusive, prescindendo dall' oblazione e allungando i termini per fruire del condono. Stabilito che la norma penale statale non puo' essere contraddetta da una legge regionale, la legge del 1985 sul condono edilizio sara' applicata anche in Sicilia; l' A. ritiene che le responsabilita' dei pubblici amministratori nel settore urbanistica non potranno nemmeno essere cancellate dalla futura amnistia. (Titolo: 2 col / Testo: 1.3 col).
l. 28 febbraio 1985, n. 47
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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