| L' A. ricorda che la Costituzione pone l' accento sulla funzione
rieducativa della pena e sul fatto che non deve mai essere costituita
da trattamenti inumani. Osserva che l' ergastolo non serve come
deterrente contro i crimini: nella lotta contro i reati sono piu'
utili l' efficienza della polizia, la rapidita' e la certezza d'
intervento della macchina giudiziaria. Dubita anche del fatto che
serva come castigo adeguato per i reati piu' gravi. Nota che occorre
rivedere, in generale, i meccanismi del nostro sistema penale che
regolano la commisurazione e l' applicazione della pena, ed, in
particolare, bisogna porre sotto accusa il carcere a vita.
Concludendo, osserva che questo rappresenta, infatti, un atto di
profonda presunzione, negando che l' uomo possa modificarsi e
cambiare. (Titolo: 2 col / Testo: 0.7 col).
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