| La sentenza 6 maggio 1986, n. 3023 della Corte di Cassazione ha
affrontato il quesito se, in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell' utilizzatore, la societa' di leasing abbia
diritto a trattenere per intero i canoni riscossi e a percepire i
canoni fino a quel momento scaduti. Una tale clausola, rinvenibile
nei contratti di leasing piu' diffusi, incontrerebbe un limite nell'
art. 1526 c.c. che, in tema di vendita con riserva di proprieta',
stabilisce che in seguito alla risoluzione del contratto, "il
venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un
equo compenso per l' uso della cosa, oltre al risarcimento del
danno". La Cassazione ha privilegiato la prevalenza della clausola
contrattuale sulla norma del Codice civile. L' A. esamina
criticamente questa decisione della Cassazione, per concludere che,
riconosciuta la natura atipica del leasing, solo dall' esame del caso
concreto si potra' desumere la validita' delle clausole che regolano
la risoluzione per inadempimento dell' utilizzatore: di certo, l'
art. 1526 c.c. non pare destinato ad essere definitivamente
abbandonato. (Titolo: 5 col/Testo: 2 col).
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