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Documento


43779
IDG861303452
86.13.03452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calvi Gian Luca
Leasing finanziario. Il cliente inadempiente perde i canoni pagati
Sole, an. 122 (1986), fasc. 157 (5 luglio), pag. 9
D30620
La sentenza 6 maggio 1986, n. 3023 della Corte di Cassazione ha affrontato il quesito se, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell' utilizzatore, la societa' di leasing abbia diritto a trattenere per intero i canoni riscossi e a percepire i canoni fino a quel momento scaduti. Una tale clausola, rinvenibile nei contratti di leasing piu' diffusi, incontrerebbe un limite nell' art. 1526 c.c. che, in tema di vendita con riserva di proprieta', stabilisce che in seguito alla risoluzione del contratto, "il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l' uso della cosa, oltre al risarcimento del danno". La Cassazione ha privilegiato la prevalenza della clausola contrattuale sulla norma del Codice civile. L' A. esamina criticamente questa decisione della Cassazione, per concludere che, riconosciuta la natura atipica del leasing, solo dall' esame del caso concreto si potra' desumere la validita' delle clausole che regolano la risoluzione per inadempimento dell' utilizzatore: di certo, l' art. 1526 c.c. non pare destinato ad essere definitivamente abbandonato. (Titolo: 5 col/Testo: 2 col).
art. 1526 c.c. Cass. 6 maggio 1986, n. 3023
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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