| Secondo la Corte Costituzionale sono illegittime, per violazione
dell' art. 41 comma 2 della Costituzione, le norme della l. 14 aprile
1975, n. 103, che impongono ai titolari di ripetitori via etere
privati di programmi sonori e televisivi stranieri di eliminare, e
comunque di non diffondere, tutte le parti dei programmi aventi,
sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario. L' A. commenta questa
decisione rilevandone due aspetti essenziali: la difesa della
liberta' d' impresa, in quanto le norme abrogate vietano senza limiti
i messaggi pubblicitari stranieri, potendo il legislatore, pero',
fissare limiti quantitativi; la riaffermazione del principio secondo
cui la "liberta' pubblicitaria" non e' garantita dalla norma
costituzionale sulla liberta' di espressione, bensi' da quella,
appunto, sulla liberta' d' impresa, ossia di iniziativa economica.
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