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Documento


43931
IDG861303604
86.13.03604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghidini Gustavo
Uno spot da lontano
Mondo economico, an. 39 (1986), fasc. 19 (19 maggio), pag. 16
D18322; D31130; D18323
Secondo la Corte Costituzionale sono illegittime, per violazione dell' art. 41 comma 2 della Costituzione, le norme della l. 14 aprile 1975, n. 103, che impongono ai titolari di ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi stranieri di eliminare, e comunque di non diffondere, tutte le parti dei programmi aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario. L' A. commenta questa decisione rilevandone due aspetti essenziali: la difesa della liberta' d' impresa, in quanto le norme abrogate vietano senza limiti i messaggi pubblicitari stranieri, potendo il legislatore, pero', fissare limiti quantitativi; la riaffermazione del principio secondo cui la "liberta' pubblicitaria" non e' garantita dalla norma costituzionale sulla liberta' di espressione, bensi' da quella, appunto, sulla liberta' d' impresa, ossia di iniziativa economica.
art. 41 comma 2 Cost. l. 14 aprile 1975, n. 103 C. Cost. 15 ottobre 1985, n. 231
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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