| Vengono esaminate, alla luce delle regole costituzionali, le
responsabilita' e le funzioni dei vari organi costituzionali di
fronte ad ipotesi di crisi militari, per attivare adeguate iniziative
di difesa nazionale. Organo primario e' il Presidente del Consiglio,
che, pero', deve conciliare costantemente l' esercizio dei suoi
poteri con la collegialita' dell' azione del Governo. Occorre, a
questo fine, dar vita, senza indugio, alla istituzione del "Gabinetto
della crisi". Definiti i criteri e le funzioni di questo organo, l'
A. continua nella trattazione dei ruoli del Parlamento e del
Presidente della Repubblica. Una lacuna, in caso di crisi, e'
costituita dal problema del centro di comando unico delle Forze
Armate, a disposizione del potere politico, che ne deve determinare
gli impulsi e dirigere la condotta. (Titolo: 3 col/Testo: 3 col).
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