| L' A. ricorda che la parola "guerra" figura 4 volte nella
Costituzione, e rileva che il contenuto di queste norme non ha
richiesto particolare attenzione nel corso di un quarantennio di
pace. Ma ora che la violenza terroristica, appoggiata anche da Stati
stranieri, puo' costringere a decisioni immediate e sofferte, si
presenta il problema dei poteri del Governo e del Capo dello Stato. E
non e' un problema facile, perche' il nostro tipo di Repubblica
parlamentare, pur riservando al Presidente alcune funzioni
decisionali, assegna tutto il potere esecutivo al Governo. La
Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica l' onore del
comando delle Forze armate, ma ai ministri i poteri decisionali. E'
giusto che Cossiga solleciti chiarimenti sulle competenze del
Consiglio Supremo di Difesa, e sottolinei la necessita' di essere
sempre informato momento per momento; ma questa e' un' esigenza che
non puo' non restare entro i vincoli fissati al Presidente, appunto,
da una Repubblica parlamentare. L' A. conclude che gli strumenti
della guerra moderna possono creare situazioni che richiedono, per
sopravvivere, una risposta senza il minimo ritardo, e che questa
spetta a chi ha peso e responsabilita' nell' Esecutivo. (Titolo: 1
col / Testo: 0.9 col).
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