| L' A. interviene sulla questione dell' individuazione dell' autorita'
responsabile della conduzione delle Forze armate in caso di guerra.
Avverte che, alla luce del dettato costituzionale, al Presidente
della Repubblica spetta il comando effettivo, e non semplicemente
formale, delle Forze armate: i suoi, quindi, non sono semplici
compiti di rappresentanza. Il Capo dello Stato, inoltre, presiede il
Consiglio supremo di difesa. Il Governo, una volta che il Parlamento
abbia deliberato lo stato di guerra, e' dotato di tutti i poteri
necessari ad affrontare la situazione all' interno del Paese e nei
rapporti con gli altri Stati, ma non puo' privare il Presidente della
Repubblica di un suo potere costituzionale. L' A. ritiene che la
lettera inviata in proposito dal Presidente Cossiga al capo del
Governo abbia lo scopo di definire con precisione lo spazio delle
rispettive competenze, nel caso che fra i due organi sorgano
contrasti in materia di politica generale e militare in caso di
guerra. (Titolo: 2 col / Testo: 1.2 col).
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