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Documento


46740
IDG871300653
87.13.00653 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Una legge per figli e figliastri
Sole, an. 123 (1987), fasc. 42 (12 febbraio), pag. 4
D50126; F4252; D5101
Secondo l' A., la formulazione dell' art. 1 della legge sui dissociati dal terrorismo e' tale che in questa ipotesi puo' rientrare qualunque tipo di "delinquente": da quello meno pericoloso, come chi ha fatto parte di un' associazione sovversiva, a quello piu' incallito, come chi ha ferito o ucciso. Con questa legge si e' infranto il c.d. Stato di diritto, essendo stato disatteso il principio dell' intoccabilita' delle condanne passate in giudicato, ed essendo possibile applicare questa legge a quanti si "pentiranno" fino a 3 mesi dalla sua pubblicazione. (Titolo: 1 col / Testo: 0.3 col).
l. 18 febbraio 1987, n. 34
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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