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46771
IDG871300684
87.13.00684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Letizia Sergio
La responsabilita' civile del giudice. Quando il magistrato incorre in un errore
Tempo, an. 44 (1987), fasc. 33 (3 febbraio), pag. 16
(testo con illustrazioni)
D4026; D637; D02302
(Sommario: Risoluzioni approvate dall' ONU e principii che vigono in Inghilterra. L' esempio che viene invece dagli USA e dalla Germania. Da decenni i magistrati reclamano la mancata attuazione di riforme)
L' A. (membro del Cons. Sup. Mag. per il Sindacato nazionale magistrati) affronta il problema della responsabilita' civile dei magistrati. Osserva, in primo luogo, che la legislazione vigente offre una soluzione che appare ampiamente giustificata dalla necessita' di tutelare l' indipendenza dei magistrati, e avverte che in una societa' democratica e' impossibile introdurre una disciplina che preveda la responsabilita' civile per colpa grave. L' errore dovuto a colpa del giudice deve incidere solo sul rapporto fra Stato e magistrati, e deve quindi essere risolto solo sul piano disciplinare; infatti, l' ammissione dell' azione civile per colpa grave condizionerebbe il giudice nella sua attivita' decisionale. Dopo aver richiamato il contenuto di una Risoluzione adottata nel 1985 dal VII Congresso dell' ONU, l' A. illustra brevemente la normativa esistente in materia in altri Paesi occidentali, rilevando che nessun ordinamento prevede l' azione civile per colpa grave del magistrato. L' A. lamenta poi che molti dei politici che oggi chiedono l' ampliamento della responsabilita' civile siano responsabili in prima persona del dissesto della giustizia: basti pensare al mancato adeguamento degli organici dei magistrati. Il disegno di legge governativo sulla responsabilita' civile presenta, a parere dell' A., macroscopiche incongruenze e alcune pecche di incostituzionalita', a dimostrazione che una soluzione tecnica del problema e' impossibile. L' A. pone in risalto tali mancanze del progetto, e conclude che il risarcimento del cittadino per gli errori giudiziari deve avvenire ad opera dello Stato, mentre contro il giudice colpevole deve essere possibile agire solo in via disciplinare. (Titolo: 5 col / Testo: 4 col).
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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