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| IDG871300684 | |
| 87.13.00684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Letizia Sergio
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| La responsabilita' civile del giudice. Quando il magistrato incorre
in un errore
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| Tempo, an. 44 (1987), fasc. 33 (3 febbraio), pag. 16
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| (testo con illustrazioni)
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| D4026; D637; D02302
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| (Sommario: Risoluzioni approvate dall' ONU e principii che vigono in
Inghilterra. L' esempio che viene invece dagli USA e dalla Germania.
Da decenni i magistrati reclamano la mancata attuazione di riforme)
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| L' A. (membro del Cons. Sup. Mag. per il Sindacato nazionale
magistrati) affronta il problema della responsabilita' civile dei
magistrati. Osserva, in primo luogo, che la legislazione vigente
offre una soluzione che appare ampiamente giustificata dalla
necessita' di tutelare l' indipendenza dei magistrati, e avverte che
in una societa' democratica e' impossibile introdurre una disciplina
che preveda la responsabilita' civile per colpa grave. L' errore
dovuto a colpa del giudice deve incidere solo sul rapporto fra Stato
e magistrati, e deve quindi essere risolto solo sul piano
disciplinare; infatti, l' ammissione dell' azione civile per colpa
grave condizionerebbe il giudice nella sua attivita' decisionale.
Dopo aver richiamato il contenuto di una Risoluzione adottata nel
1985 dal VII Congresso dell' ONU, l' A. illustra brevemente la
normativa esistente in materia in altri Paesi occidentali, rilevando
che nessun ordinamento prevede l' azione civile per colpa grave del
magistrato. L' A. lamenta poi che molti dei politici che oggi
chiedono l' ampliamento della responsabilita' civile siano
responsabili in prima persona del dissesto della giustizia: basti
pensare al mancato adeguamento degli organici dei magistrati. Il
disegno di legge governativo sulla responsabilita' civile presenta, a
parere dell' A., macroscopiche incongruenze e alcune pecche di
incostituzionalita', a dimostrazione che una soluzione tecnica del
problema e' impossibile. L' A. pone in risalto tali mancanze del
progetto, e conclude che il risarcimento del cittadino per gli errori
giudiziari deve avvenire ad opera dello Stato, mentre contro il
giudice colpevole deve essere possibile agire solo in via
disciplinare. (Titolo: 5 col / Testo: 4 col).
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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