| L' A. riassume i termini della questione dell' annullamento da parte
della Corte di Cassazione di numerose sentenze in materia di delitti
di maggiore allarme sociale. Tali annullamenti avvengono non soltanto
per violazioni di leggi penali, ma prevalentemente per violazioni di
leggi processuali e per questioni attinenti alla ricostruzione e
valutazione dei fatti. Da queste decisioni conseguono scarcerazioni,
annullamenti, rinvii che preoccupano l' opinione pubblica e
sconcertano e irritano giudici e forze dell' ordine. L' A. inserisce
questa vicenda nella "crisi della Cassazione", crisi che si
sintetizza nella questione se si debba prevedere una Cassazione di
sola legittimita', secondo l' originario criterio francese, o un
giudice "di terza istanza", secondo il modello germanico. Esaminati
pregi e difetti dei due modelli, l' A. sostiene che appare piu'
attuale un sistema imperniato su due separati filoni legali: alla
Corte Costituzionale il giudizio sulla conformita' delle leggi
vigenti ai precetti costituzionali; alla Corte di Cassazione il
giudizio di vertice sull' operato giurisdizionale dei giudici, anche
nel "fatto" ricostruito e valutato. Un giudice "di terza istanza",
cioe', che penetri nel caso concreto da giudicare, anziche' farsi
astratto filosofo del diritto. (Titolo: 2 col / Testo: 0.7 col).
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