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Documento


47146
IDG871301059
87.13.01059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stracuzzi Allegra
Gli inviolabili diritti del cittadino
Sole, an. 123 (1987), fasc. 85S (27 marzo), pag. 4
D300082; D300081; F79; D1727
(Sommario: Secondo la Cassazione si puo' sempre chiedere la correzione dei propri dati errati)
Con la sentenza del 22 ottobre 1985 la Corte di Cassazione, interpretando restrittivamente la normativa, aveva escluso che il privato potesse instaurare il procedimento di rettifica o cancellazione dei dati e delle informazioni erronei, acquisiti dal Centro elaborazione dati del Ministero degli Interni (CED). A sei mesi di distanza, con la sentenza 14 aprile 1986, la prima sezione penale della Cassazione, attribuendo all' espressione normativa "degli atti" il significato di "atto giuridico" in senso lato ha ritenuto sufficiente per la legittimazione all' instaurazione del procedimento di rettifica, che l' interessato sia venuto "comunque" a conoscenza delle notizie che lo riguardano. Secondo l' A., questa decisione rappresenta un primo passo verso un riconoscimento sostanziale della tutela della "privacy" del cittadino. L' A. ne sottolinea anche la portata innovativa con riferimento al "diritto all' oblio", la cancellazione dei dati dopo un determinato periodo di tempo, affermatosi a livello internazionale nelle legislazioni sulla privacy. (Titolo: 4 col / Testo: 1 col).
art. 10 comma 5 l. 1 aprile 1981, n. 121
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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