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Documento


47168
IDG871301081
87.13.01081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bafile Paolo
Il ritorno di "Ultimo tango". Sentenza con tante "distrazioni"
Tempo, an. 44 (1987), fasc. 62 (4 marzo), pag. 18
D51711; D52013; D18320
L' A. critica la recente sentenza della Corte di Cassazione, con la quale e' stato "assolto" il film "Ultimo tango a Parigi". Osserva che era sbagliato il capo di imputazione che ha dato origine al nuovo processo, e che il giudice di primo grado non era competente per territorio. Infatti, il nuovo processo ha preso avvio dalla proiezione del film, quando questo era stato gia' sequestrato; ma allora il reato da contestare non era quello di "spettacolo osceno" ma quello di "rappresentazione cinematografica abusiva" o eseguito "contro il divieto dell' autorita'" (art. 668 c.p.). Il Tribunale non poteva quindi decidere sull' eventuale oscenita' del film, per la quale si sarebbe dovuto promuovere un procedimento per la "revisione della sentenza" gia' passata in giudicato. Inoltre, l' A. rileva che il Tribunale di Roma non era competente a decidere, perche', in base alla legge sulla cinematografia, la competenza spetta al luogo dove e' avvenuta la prima proiezione in pubblico; in questo caso, il Tribunale di Bologna. E' sorprendente, conclude l' A., che la Cassazione non si sia accorta di questi due gravi vizi. (Titolo: 2 col / Testo: 1.6 col).
art. 668 c.p. art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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