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| IDG871301081 | |
| 87.13.01081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bafile Paolo
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| Il ritorno di "Ultimo tango". Sentenza con tante "distrazioni"
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| Tempo, an. 44 (1987), fasc. 62 (4 marzo), pag. 18
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| D51711; D52013; D18320
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| L' A. critica la recente sentenza della Corte di Cassazione, con la
quale e' stato "assolto" il film "Ultimo tango a Parigi". Osserva che
era sbagliato il capo di imputazione che ha dato origine al nuovo
processo, e che il giudice di primo grado non era competente per
territorio. Infatti, il nuovo processo ha preso avvio dalla
proiezione del film, quando questo era stato gia' sequestrato; ma
allora il reato da contestare non era quello di "spettacolo osceno"
ma quello di "rappresentazione cinematografica abusiva" o eseguito
"contro il divieto dell' autorita'" (art. 668 c.p.). Il Tribunale non
poteva quindi decidere sull' eventuale oscenita' del film, per la
quale si sarebbe dovuto promuovere un procedimento per la "revisione
della sentenza" gia' passata in giudicato. Inoltre, l' A. rileva che
il Tribunale di Roma non era competente a decidere, perche', in base
alla legge sulla cinematografia, la competenza spetta al luogo dove
e' avvenuta la prima proiezione in pubblico; in questo caso, il
Tribunale di Bologna. E' sorprendente, conclude l' A., che la
Cassazione non si sia accorta di questi due gravi vizi. (Titolo: 2
col / Testo: 1.6 col).
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| art. 668 c.p.
art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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