| L' A. si richiama alla soluzione data dal giudice americano ad una
vicenda di inseminazione artificiale. La bambina nata da una donna
inseminata con lo sperma di un uomo sarebbe dovuta appartenere,
dietro pagamento, al padre. La madre, pero', non intendendo
rispettare i patti, voleva trattenere la figlia. Un giudice ha deciso
che la figlia appartenga al padre, in quanto egli non poteva comprare
cio' che gli apparteneva. L' A. nega che la figlia appartenga al
padre, in quanto la meta' del materiale genetico, l' ovulo,
apparteneva alla madre. Quindi, ammessa la possibilita' di
contrattare questioni di questo genere, il padre della bambina ne era
proprietario solo per meta'. L' episodio offre all' A. lo spunto per
rilevare il clamoroso ritardo legislativo a fronte del procedere
dirompente delle biotecnologie. Occorre pertanto che il diritto e i
codici si adeguino al progresso scientifico in questo settore.
(Titolo: 2 col / Testo: 0.8 col).
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