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Documento


48816
IDG871302729
87.13.02729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zangari Guido
Le cure termali non retribuite. Non sorprende il dietrofront dell' Alta corte
Giorno, an. 32 (1987), fasc. 220 (26 settembre), pag. 8
D7443; D7440
La Corte di Cassazione, modificando la propria giurisprudenza in materia, ha stabilito che il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per il periodo di congedo straordinario per cure termali. Il fatto che la Cassazione cambi parere a poca distanza di tempo non deve sorprendere; la materia e' infatti assai dibattuta e diversi interventi legislativi l' hanno piu' volte modificata. L' A. ritiene che la sentenza sia da condividere, in quanto le cure termali non possono essere equiparate a una malattia vera e propria. E' comunque auspicabile che il legislatore intervenga a disciplinare la materia in modo organico. (Titolo: 1 col / Testo: 0.9 col).
Cass. 24 luglio 1987, n. 7279 l. 25 marzo 1982, n. 98 art. 2110 c.c. l. 7 agosto 1982, n. 526
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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