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Documento


48945
IDG871302858
87.13.02858 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Le norme di attuazione per il Governo sono solo "eventuali". Ma le regole restano al buio
Sole, an. 123 (1987), fasc. 243 (4 settembre), pag. 14
D22; D230
L' art. 1 comma 3 del disegno di legge di proroga del termine per l' emanazione dei testi unici sulle imposte dirette stabilisce che "potranno essere emanate, almeno 45 giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie". L' A. critica questa proposta, che rende eventuale l' emissione delle disposizioni di attuazione che, invece, e' obbligatoria. Evidenziati altri aspetti negativi del progetto di legge, l' A. auspica che la proroga, invece che per un anno, sia concessa per due e che almeno 6 mesi prima del 1990 sia pubblicato il testo unico delle leggi sulle imposte dirette completo con un regolamento piu' corposo. (Titolo: 4 col / Testo: 0.8 col).
art. 1 comma 5 l. 24 dicembre 1985, n. 777 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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