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48974
IDG871302887
87.13.02887 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbieri Ezio M.
Il lavoro e la legge. Il giudice amministrativo diventa arbitro della Cig, 1
Sole, an. 123 (1987), fasc. 261 (22 settembre), pag. 23
D7044; D75
L' A. commenta la decisione con la quale la Corte di Cassazione ha risolto un problema di giurisdizione in materia di integrazione salariale. Secondo la Cassazione, il diritto alla prestazione assicurativa di integrazione salariale non si riconnette direttamente al verificarsi dell' evento, bensi' all' apprezzamento di questo da parte di un' autorita' amministrativa, espresso in un provvedimento amministrativo, discrezionale e costitutivo, di autorizzazione. Chi abbia, quindi, interesse ad essere ammesso all' integrazione salariale, e veda la domanda respinta dalla p.a., non dovra' ora piu' ricorrere all' autorita' giudiziaria ordinaria, bensi' a quella amministrativa. Risulta cosi' distinta la fase che riguarda il provvedimento di autorizzazione dalla fase relativa agli effetti conseguenti al rilascio o al diniego dell' autorizzazione. In questa seconda fase, invece, la domanda dovra' essere proposta davanti al giudice ordinario. (Titolo: 3 col / Testo: 1 col).
l. 20 maggio 1975, n. 164 Cass. sez. un. 20 giugno 1987, n. 5454
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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