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Documento


48976
IDG871302889
87.13.02889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rizzi Giacomo
Opinione. Ma la condotta illegittima non sempre diventa reato
Sole, an. 123 (1987), fasc. 261 (22 settembre), pag. 24
D51125; D962
L' A. (presidente dell' Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma) non condivide la recente decisione della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che il reato di cui all' art. 348 c.p. si configura anche allorquando si e' in presenza di esercizio professionale da parte di chi, abilitato secondo la legge, non puo' esercitare per incompatibilita' connessa allo status di pubblico dipendente. Pur condannando il comportamento di chi esercita la professione trasgredendo precisi divieti, l' A. ritiene che tale condotta non configuri la fattispecie delittuosa. Secondo l' A., gli ordini professionali, nel rispetto del principio "unicuique suum", dovranno riconoscere come "abusivo" solo l' esercizio professionale non sorretto da abilitazione, senza ricondurre alla fattispecie dell' abuso forme di esercizio professionale illegittime, vietate, scorrette che, tuttavia, abusive non sono. (Titolo: 2 col / Testo: 0.4 col).
art. 348 c.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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