| L' A. (presidente dell' Ordine degli ingegneri della Provincia di
Roma) non condivide la recente decisione della Corte di Cassazione,
che ha ritenuto che il reato di cui all' art. 348 c.p. si configura
anche allorquando si e' in presenza di esercizio professionale da
parte di chi, abilitato secondo la legge, non puo' esercitare per
incompatibilita' connessa allo status di pubblico dipendente. Pur
condannando il comportamento di chi esercita la professione
trasgredendo precisi divieti, l' A. ritiene che tale condotta non
configuri la fattispecie delittuosa. Secondo l' A., gli ordini
professionali, nel rispetto del principio "unicuique suum", dovranno
riconoscere come "abusivo" solo l' esercizio professionale non
sorretto da abilitazione, senza ricondurre alla fattispecie dell'
abuso forme di esercizio professionale illegittime, vietate,
scorrette che, tuttavia, abusive non sono. (Titolo: 2 col / Testo:
0.4 col).
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