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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


100
DDL0011-0002
Progetto di legge Camera n. 11 - testo presentato - (DDL11-11)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C11. TESTIPDL
...C11.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC11 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Le trasformazioni economiche e
  sociali intervenute in questi anni, l'attuale complessità
  sociale impongono un'attenzione nuova ai problemi, ai bisogni
  e ai diritti dell'infanzia.  Nuove disuguaglianze possono
  determinarsi in presenza di uno sviluppo sociale non
  equilibrato e di interventi formativi lasciati alla
  spontaneità e alla casualità dei processi.  E' quindi
  necessario un intervento preciso dello Stato volto a
  riconoscere come "universale" il diritto di formazione dei
  bambini e delle bambine dai 3 ai 6 anni.
    Si pone quindi l'obbligo della riforma della scuola materna
  con il superamento della legge 18 marzo 1968, n. 444, e con
  l'assunzione da parte dello Stato di una funzione regolatrice
  e garante dei diritti di formazione dell'infanzia.  La presente
  proposta di legge, partendo da queste considerazioni,
  definisce un progetto di riforma della scuola materna,
  indicata con il termine "prima scuola".
    Nel capo I (Finalità e obiettivi) agli articoli 1, 2 e 3 si
  definiscono le finalità di prima scuola, la natura dei
  programmi, i criteri di programmazione e verifica, i rapporti
  istituzionali di continuità.
    Nel capo II (Ordinamento di prima scuola) agli articoli 4,
  5, 6 e 7 si definiscono: i criteri per le iscrizioni e per le
  frequenze di prima scuola dei bambini che compiono 3 anni
  entro il 31 dicembre, l'obbligo da parte dello Stato della
  istituzione di sezioni con un minimo di 10 e un massimo di 25
  alunni (20 nel caso di portatori di  handicap),  le
  competenze degli enti locali.  Negli articoli 8, 9 e 10 si
  definisce il calendario scolastico, l'orario di apertura della
  scuola, l'organico dei docenti stabilito in forma flessibile
  in rapporto al numero delle sezioni e dell'orario.  Negli
  articoli 11 e 12 si definiscono i criteri per l'organizzazione
  didattica e per la designazione di docenti coordinatori.  Negli
  articoli 13 e 14 si indica l'orario settimanale dei docenti a
  tempo pieno e
 
                               Pag. 2
 
  dei docenti  part-time.  Negli articoli 15 e 16 si
  individuano i compiti e i criteri di nomina degli
  psicopedagogisti e degli insegnanti di sostegno.  L'articolo 17
  dà disposizioni in merito agli organi collegiali.
    Nel capo III (Aspetti istituzionali) l'articolo 18
  stabilisce l'unicità del circolo didattico tra prima scuola e
  scuola elementare, l'articolo 19 la possibilità per i docenti
  di prima scuola di partecipare ai concorsi per direttore
  didattico.  L'articolo
  20 detta specifiche disposizioni per le scuole dell'infanzia
  degli enti locali, con lo scopo di garantire la valorizzazione
  delle esperienze positive in atto.
    L'articolo 21 prevede la possibiltà di convenzioni
  stabilite e controllate dallo Stato con le scuole private che
  si conformino agli ordinamenti di prima scuola.
    L'articolo 22 richiama il provvedimento specifico per la
  formazione universitaria dei docenti.
 
DATA=900228 FASCID=DDL11-11 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0011 TOTPAG=0013 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=001100 00 FASCIDC=11DDL0011 SORTNAV=0001100 000 00000 ZZDDLC11 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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