| Onorevoli Deputati! -- Le trasformazioni economiche e
sociali intervenute in questi anni, l'attuale complessità
sociale impongono un'attenzione nuova ai problemi, ai bisogni
e ai diritti dell'infanzia. Nuove disuguaglianze possono
determinarsi in presenza di uno sviluppo sociale non
equilibrato e di interventi formativi lasciati alla
spontaneità e alla casualità dei processi. E' quindi
necessario un intervento preciso dello Stato volto a
riconoscere come "universale" il diritto di formazione dei
bambini e delle bambine dai 3 ai 6 anni.
Si pone quindi l'obbligo della riforma della scuola materna
con il superamento della legge 18 marzo 1968, n. 444, e con
l'assunzione da parte dello Stato di una funzione regolatrice
e garante dei diritti di formazione dell'infanzia. La presente
proposta di legge, partendo da queste considerazioni,
definisce un progetto di riforma della scuola materna,
indicata con il termine "prima scuola".
Nel capo I (Finalità e obiettivi) agli articoli 1, 2 e 3 si
definiscono le finalità di prima scuola, la natura dei
programmi, i criteri di programmazione e verifica, i rapporti
istituzionali di continuità.
Nel capo II (Ordinamento di prima scuola) agli articoli 4,
5, 6 e 7 si definiscono: i criteri per le iscrizioni e per le
frequenze di prima scuola dei bambini che compiono 3 anni
entro il 31 dicembre, l'obbligo da parte dello Stato della
istituzione di sezioni con un minimo di 10 e un massimo di 25
alunni (20 nel caso di portatori di handicap), le
competenze degli enti locali. Negli articoli 8, 9 e 10 si
definisce il calendario scolastico, l'orario di apertura della
scuola, l'organico dei docenti stabilito in forma flessibile
in rapporto al numero delle sezioni e dell'orario. Negli
articoli 11 e 12 si definiscono i criteri per l'organizzazione
didattica e per la designazione di docenti coordinatori. Negli
articoli 13 e 14 si indica l'orario settimanale dei docenti a
tempo pieno e
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dei docenti part-time. Negli articoli 15 e 16 si
individuano i compiti e i criteri di nomina degli
psicopedagogisti e degli insegnanti di sostegno. L'articolo 17
dà disposizioni in merito agli organi collegiali.
Nel capo III (Aspetti istituzionali) l'articolo 18
stabilisce l'unicità del circolo didattico tra prima scuola e
scuola elementare, l'articolo 19 la possibilità per i docenti
di prima scuola di partecipare ai concorsi per direttore
didattico. L'articolo
20 detta specifiche disposizioni per le scuole dell'infanzia
degli enti locali, con lo scopo di garantire la valorizzazione
delle esperienze positive in atto.
L'articolo 21 prevede la possibiltà di convenzioni
stabilite e controllate dallo Stato con le scuole private che
si conformino agli ordinamenti di prima scuola.
L'articolo 22 richiama il provvedimento specifico per la
formazione universitaria dei docenti.
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