| 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come modificati per effetto dell'articolo
1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
2. Il Governo provvede a rendere compatibili con quanto
stabilito dalla presente legge le restanti norme del testo
unico; le modifiche allo stesso saranno emanate con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentito il Consiglio dei ministri.
3. Il Governo provvede inoltre ad adottare il regolamento
di attuazione della presente legge per le parti non
disciplinate dal testo unico di cui al comma 1, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
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