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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1012
DDL0120-0002
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL11-120)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  La posizione ed il ruolo del
  Parlamento nazionale nel sistema dei poteri politici della
  Repubblica sono al centro del dibattito sulla riforma delle
  istituzioni.  Questo è il punto nevralgico di ogni processo
  intellettuale e di ciascun disegno pratico di revisione
  costituzionale, a cominciare dal tema della forma di governo e
  delle relative congetture di mutamento, poiché dalla
  riaffermazione o dalla diversa qualificazione della preminenza
  del principio rappresentativo dipende in larga misura la
  definizione stessa dell'ordinamento nel senso della
  democrazia.
    Di questo dato essenziale si è tenuto conto nella
  elaborazione di un testo che affronta la questione della
  struttura del
  Parlamento, nel quadro, che vi si propone, della riforma
  dello Stato in senso compiutamente regionale.  E' stato il
  punto di arrivo di un difficile travaglio nella decima
  legislatura, da noi delineato con il concorso e con il
  conforto di un amplissimo schieramento di forze politiche
  nell'ambito della Commissione Affari costituzionali della
  Camera: pervenuto alla discussione dell'Assemblea dei
  deputati, lo sottoponiamo alla vostra valutazione all'inizio
  di questa undicesima legislatura, da tutti auspicata come
  legislatura costituente.
    2.  Riteniamo che la posizione ed il ruolo del Parlamento
  debbano conservare e rafforzare il carattere preminente
  conferito dal costituente, quale espressione
 
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  della centralità del principio rappresentativo nel sistema
  dei poteri politici, perché il processo riformatore delle
  istituzioni repubblicane si concluda con il consolidamento
  della qualificazione democratica del vigente regime
  costituzionale.
    Da questa preoccupazione siamo stati mossi nella
  elaborazione del testo per un nuovo bicameralismo nella
  struttura del Parlamento italiano, e questa è anche una
  condizione decisiva per la riforma regionale dello Stato.
    3.  I caratteri assunti dalle nuove relazioni sociali,
  dall'assetto dei pubblici poteri, e le relazioni che nella
  società e nell'ordinamento si sono andate sviluppando per ciò
  che concerne il soggetto privato ed i suoi diritti, convergono
  nel far assumere un grande valore al rapporto tra il principio
  rappresentativo e la qualificazione in senso democratico dei
  tratti essenziali dello statuto del potere politico.
    Sono state fatte numerose esperienze che hanno comprovato
  questa affermazione, a cominciare dalla crisi della fine degli
  anni sessanta, e dal suo esito nella società e nel pensiero
  politico. Né la crisi di alcuni grandi sistemi ideologici, e
  la disgregazione rovinosa dei modelli politici che ne sono
  stati la diretta filiazione, esplosa di recente ma già
  percepita dalle correnti culturali dell'Occidente più attente
  ai problemi del potere, conduce ad altra conclusione che
  questa.
    E infine, l'analisi critica delle vicende della forma
  partito in Italia, quando si muova nella preoccupazione di
  assicurare la crescita e non il declino dei valori democratici
  nel sistema, mette in evidenza soprattutto l'antinomia tra le
  degenerazioni dei partiti ed il pieno dispiegarsi del
  principio rappresentativo.
    La democrazia rappresentativa si conferma storicamente come
  il sistema che conferisce le migliori opportunità per creare
  durevole consenso, per reintrodurre le perdute equità, e per
  salvaguardare la laica dignità della persona umana nella
  complessa e sempre più sofisticata società che viene
  formandosi dalla evoluzione dell'era industriale e nel
  trapasso all'era informatica e della grande cultura
  scientifica.
    4.  La stessa tendenza, rivolta ad affermare con forza il
  peso culturale e politico che spetta all'istituto della
  democrazia diretta noto nel nostro ordinamento, il
  referendum  abrogativo delle leggi, malgrado il
  considerevole impegno intellettuale di coloro che a ciò si
  sono per primi applicati a partire dalla metà degli anni
  settanta, ed in primo luogo del Partito Radicale di quel
  tempo, non ha potuto scalfire il ruolo decisivo del principio
  di rappresentanza nella democrazia repubblicana: e
  puntualmente questo limite si è riprodotto nel tempo, fino
  alle recenti sperimentazioni, rivolte ad uso politico o anche
  costituente.
    In effetti, l'uso dello strumento referendario non ha
  potuto smentire alcune coordinate in qualche modo tradizionali
  della disciplina strutturale di esso.  Ciò si è verificato sia
  quando tale uso si è applicato al controllo popolare delle
  grandi opzioni del Parlamento (legge sul divorzio), sia quando
  si è voluto saggiare il suo valore di accertamento ed
  integrazione del consenso dei cittadini alle politiche del
  Governo e del Parlamento (provvedimenti in materia di
  contratti di lavoro e di misure di finanza pubblica), sia
  quando altri fini si è tentato di perseguire, ma senza
  successo, per fare di questo istituto un altro modo di
  esercizio della sovranità popolare rispetto a quello che si
  esplica nel quadro della preminenza del principio
  rappresentativo.
    5.  La questione del ricorso al  referendum  per ciò che
  concerne le riforme istituzionali, da più parti e per diversi
  aspetti sollevata, e di cui si è discusso e si discute,
  appartiene ad un ordine di considerazioni assolutamente
  distinto rispetto a quello fin qui tenuto, che è il piano
  della politica di revisione costituzionale e costituente.
    Si deve osservare che non si tratta di ipotesi di revisione
  di singole disposizioni costituzionali, ma di modifiche di
  regime, la cui consistenza è tale, dal punto di vista della
  qualificazione del sistema politico, da rendere inadeguato il
  procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
    In casi come questi, è diffusa la convinzione sulla
  necessità di ricorrere alla
 
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  manifestazione della volontà popolare, o per integrare le
  deliberazioni costituzionali del Parlamento,  ex post,  o
  per procedere a scelte preliminari su punti centrali delle
  prospettate modifiche,  ex ante.
    L'ipotesi in questione richiama la distinzione tra funzione
  costituente e funzione di revisione costituzionale: nell'una e
  nell'altra restano comunque centrali la posizione ed il ruolo
  del principio di rappresentanza politica, che entra in
  relazione con la fase referendaria, ma non ne è travolto.
    6.  Prima di affrontare la questione del bicameralismo, e la
  revisione che se ne propone della disciplina positiva, si dà
  conto di una opinione, che si stacca nettamente da ogni altro
  criterio definitorio della struttura del nostro Parlamento.
    Secondo tale concezione, oltre i dati comunemente ritenuti
  del principio di rappresentanza come è posto in Costituzione,
  dovrebbe enuclearsi un qualificato rapporto che darebbe
  distinta rappresentanza a singole categorie (o classi) di
  cittadini, individuati per professionalità, cultura,
  competenza tecnica, o altri requisiti analoghi: su questa
  specifica forma di rappresentanza si fonderebbe poi la
  distinzione fra le due Camere parlamentari.
    Lo schema è da respingere per il suo contenuto: esso, in
  generale, introduce gravi soluzioni di continuità con molti
  dei princìpi di regime, e in primo luogo con il fondamento
  stesso della legittimazione della Repubblica, che risiede
  nella qualificazione e nella pertinenza popolare della
  sovranità, valore denegato se il potere politico proviene da
  cittadini non più uguali nella designazione elettorale dei
  propri rappresentanti, ma divisi da una barriera, entro la
  quale si raccolgono i beniamini della comunità, e fuori della
  quale devono stare tutti gli altri.
    Questo ordine di idee non condurrebbe alla revisione ma
  alla rottura della Costituzione, patto di convivenza civile
  della democrazia repubblicana.
    7.  Il Senato ha affrontato, nella decima legislatura, la
  questione della struttura bicamerale del Parlamento sotto
  l'esclusivo profilo della incidenza che il principio del
  bicameralismo perfetto esercita sull'esplicazione delle
  funzioni parlamentari, e specialmente della funzione
  legislativa.  Nello schema a suo tempo predisposto dal Senato,
  nulla è stabilito che vada nel senso del superamento di tale
  principio, avendo per suo oggetto il solo procedimento, senza
  in alcun modo intaccare la parità assoluta e speculare delle
  attribuzioni delle due Camere.
    Lo schema prevede che la Camera, nella quale è iniziato
  l'esame del singolo progetto di legge, ne sia la "culla", e in
  qualche modo ne assuma una competenza eminente.
    Se infatti, dopo l'approvazione del testo da parte di
  questa Camera, l'altra Camera, o il Governo, non facciano
  richiesta di proseguirne l'esame nell'altro ramo del
  Parlamento, entro un termine dato in generale, il procedimento
  legislativo sarà concluso, e la legge formata e sottoposta
  alla promulgazione del Presidente della Repubblica.
    Il vantaggio che ci si ripromette, nell'escogitare questa
  soluzione, è ben evidente, e consiste nell'eliminare la
  indefettibilità del procedimento di deliberazione collettiva
  delle leggi da parte del Parlamento, con risparmio di tempo e
  semplificazione politica notevole.
    Restano comunque escluse le leggi di revisione
  costituzionale, di bilancio di previsione e consuntivo, di
  autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali,
  elettorali, di delegazione legislativa e di conversione in
  legge dei decreti-legge: in tutti questi casi il procedimento
  resterebbe immutato, e quindi a struttura collettiva
  perfetta.
    8.  L'altra Camera conserva comunque la facoltà di disporre
  l'esame e la deliberazione del testo, approvato dalla prima
  Camera che se ne sia occupata: tale facoltà essendo imputata
  all'organo, e non ad una sua frazione o parte, sarà attivata
  dalla maggioranza dei membri della Camera stessa, come
  d'altronde chiarisce il dibattito svolto a suo tempo, che su
  questo punto è stato inequivoco e alquanto vivace.
 
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    In questa norma si racchiude la garanzia del fine,
  generalmente assegnato al bicameralismo dai fautori della sua
  conservazione nell'ordinamento costituzionale, di prevedere la
  possibilità per il Parlamento di riesaminare il testo
  legislativo in un intervallo corrente tra la sua approvazione
  e la conclusione del procedimento per la formazione della
  legge.
    Meno netta è la giustificazione della facoltà concessa al
  Governo di provocare tale riesame, se tale facoltà è vista
  alla luce della precedente considerazione.  In realtà, la via
  da battere è un'altra, per intendere correttamente
  l'attribuzione al Governo di un simile qualificato potere
  incidente sul procedimento legislativo.
    Il Governo è titolare della funzione di indirizzo politico,
  e lo è esclusivamente per i profili della iniziativa e della
  attuazione: questo almeno è un dato pacifico nel quadro della
  vigente forma di governo parlamentare.  Ne consegue che la
  facoltà riconosciuta al Governo di provocare il riesame del
  testo legislativo deliberato da un ramo del Parlamento da
  parte dell'altro ramo si colloca nella funzione governativa
  dell'indirizzo, non nel fine generale della seconda lettura
  parlamentare.
    9.  Se il testo deliberato dal Senato risolveva la questione
  della semplificazione procedimentale per la produzione delle
  leggi parlamentari, esso non toccava il tema della distinzione
  tra le due Camere, che restano dunque, in esso, perfettamente
  speculari nei poteri e nelle facoltà.
    Il rilievo racchiude due interrogativi, di cui si deve dare
  conto, perché è da ciascuno di essi che scaturiscono le
  modifiche introdotte dalla Commissione Affari costituzionali
  della Camera dei deputati a quel testo, e ancor più ampiamente
  la nuova formulazione del principio regionalista nella
  organizzazione dello Stato.
    Si pone una prima generalissima questione, che concerne la
  legittimità del bicameralismo perfetto nell'ordinamento
  costituzionale repubblicano, tenuto conto dei mutamenti
  impressi alla Costituzione materiale, che hanno posto in
  discussione la ragione stessa del principio, così come
  delineato e fissato dal costituente del 1947.
    Il bicameralismo perfetto è del tutto estraneo alla
  tradizione unitaria: persino dubbio è che nella fase
  statutaria si sia avuto un vero e proprio bicameralismo, posto
  il ruolo politicamente evanescente del Senato del Regno.  La
  struttura unitaria dello Stato esclude che possano valere le
  ragioni giustificatrici che comunemente ricorrono nel tipo di
  Stato federale.
    Il tema pertanto della distinzione tra le due Camere non
  corrisponde ad una pur apprezzabile esigenza di indole
  strettamente teorica, ma è questione politicamente ineludibile
  in un processo riformatore delle istituzioni, e spetta ai
  sostenitori del mantenimento del principio bicamerale di
  indicare tale distinzione: in mancanza di ciò, sul tavolo
  resta attendibile e plausibile la sola forma monocamerale del
  Parlamento della Repubblica.
    10.  Ma si pone anche una seconda questione, non meno grave
  e stringente della prima, riguardo al testo di revisione
  deliberato dal Senato nella precedente legislatura.
    Mancando ogni traccia di distinzione tra le due Camere,
  manca pure ogni e qualsiasi indizio per individuare la "culla"
  delle leggi, e cioè a quale delle due Camere, per una data
  materia, spetti l'iniziativa dell'esame delle leggi, ed anche
  la deliberazione definitiva, se l'altra Camera non eserciti
  l'atto di richiamo.  Peraltro dovrebbe essere il caso, o una
  particolare solerzia, o l'intesa tra gli organi direttivi dei
  due rami del Parlamento, a fissare la "culla" delle leggi.
    In ciascuna di queste ipotesi sorgono gravi ed insolubili
  problemi di indole costituzionale e politica fin troppo
  evidenti per esigere una qualche illustrazione.  Ma in realtà i
  dati effettivi di questo schema, nella sua concreta e
  prevedibile esplicazione attuativa, sono ancor più
  preoccupanti.
    Mancando ogni e qualsiasi elemento oggettivo per
  predeterminare la "culla" delle leggi, tale fondamentale
  scelta finirebbe, per il tramite della maggioranza di
  indirizzo e del principio della solidarietà
 
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  politica che è connesso alla relazione fiduciaria, nelle mani
  del Governo, che disporrebbe quindi della chiave vera del
  procedimento legislativo.
    Si può e si deve essere sensibili alla necessità di
  rafforzare l'Esecutivo, ma non a questo prezzo, pagando il
  quale non si rafforza l'Esecutivo, ma lo si sovrappone al
  Parlamento.
    11.  Si è ritenuto, in forza di questa duplice obiezione,
  che non appare superabile né dal lato teorico né da quello
  della politica di revisione costituzionale in senso stretto,
  di allargare la visuale dei problemi connessi al principio del
  bicameralismo, rivolgendo l'attenzione al tema più generale
  della posizione e del ruolo del Parlamento repubblicano, nel
  quadro della organizzazione dello Stato nel suo insieme.
    In questo ordine di idee, è apparso naturale partire dalla
  crisi dei poteri dello Stato, ed in questa prospettiva porre
  al centro dell'analisi l'esperienza ormai ventennale del
  regionalismo, considerandone tutti gli aspetti negativi, le
  delusioni, le carenze, e però riaffermandone la validità di
  fondo, così come intuita dal Costituente, e accresciuta nello
  sviluppo storico della società italiana, e della stessa idea
  politica di Europa.  E ci si è mossi nella preoccupazione
  essenziale della crisi dello Stato, alla cui soluzione, è
  sempre utile ribadirlo, convergono gli sforzi e le finalità
  dell'intero processo riformatore delle istituzioni.
    12.  Lo Stato repubblicano soffre, tra i suoi mali, ed oltre
  le disfunzioni che vi esportano carenze e difficoltà del
  sistema politico, di una sorta di obesità strutturale,
  sovraccarico come è di poteri e di attribuzioni, il cui numero
  e la cui diffusività si estendono quotidianamente in guisa di
  una mostruosa ed inarrestabile metastasi.
    Gli inconvenienti gravi di questo stato di cose sono sotto
  gli occhi di tutti.
    La straordinaria quantità dei poteri dello Stato impedisce
  un effettivo collegamento tra l'esercizio di essi e
  l'assunzione di responsabilità politica, con il conseguente
  sostituirsi dei corpi separati agli organi costituzionali
  nella reale detenzione dei pubblici poteri.
    A ciò si deve aggiungere il corollario di una insufficiente
  e diseguale cura nella gestione della cosa pubblica, con
  decadimento dei princìpi della imparzialità, della efficienza
  e della tempestività nell'azione dello Stato e dei suoi
  organi.
    Lo Stato infine, malgrado tutto questo, tende ad accrescere
  la sua influenza, comprimendo sia il soggetto privato che vede
  ridotta la sua sfera di interessi e di diritti, sia i centri
  di autogoverno democratico delle comunità territoriali,
  regioni in primo luogo, e gli enti locali.
    Non è questa la sede per approfondimenti teorici, ma non si
  può fare a meno di notare, in sintesi di questa analitica
  esposizione, che l'antico principio della divisione dei poteri
  conserva intatta la sua importanza per la caratterizzazione
  democratica dell'ordinamento, che tale principio nelle sue
  forme primigenie è peraltro oggi inapplicabile, e che una
  delle forme di una sua possibile rivitalizzazione è proprio
  quella che si riconnette al decentramento regionale dello
  Stato e dei suoi poteri (a cominciare da quello
  legislativo).
    13.  Appare dunque indispensabile ricondurre lo Stato alle
  sue ragioni essenziali di esistere e di agire, sollevandolo da
  ogni altro compito che a questa premessa strutturale non sia
  correlato, che deve invece trasferirsi alle Regioni, che
  costituiscono l'altro polo della imputazione democratica dei
  poteri politici.
    Conseguenza immediata di questa assunzione di principio è
  la sostituzione del criterio che distingue i poteri dello
  Stato, legislativo ed amministrativo, dai corrispondenti
  poteri delle Regioni: fuori discussione resta l'unità
  dell'impianto della giurisdizione ordinaria o amministrativa,
  di ogni ordine e grado.
    Si deve invertire la logica distintiva tra le due sfere di
  attribuzioni legislative, indicandosi, enumerandole
  tassativamente, le attribuzioni dello Stato, tutte le altre
  intendendosi attribuite alle Regioni di diritto comune.
 
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    Ne deriva il nuovo testo dell'articolo 70 della
  Costituzione, che determina le attribuzioni legislative dello
  Stato, che possono, secondo una prima classificazione
  oggettiva, raggrupparsi in attribuzioni concernenti:
  l'ordinamento dello Stato in genere (revisione costituzionale,
  formazione ed ordinamento degli organi costituzionali,
  Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte
  costituzionale, rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e tra
  Stato e altre confessioni religiose), le relazioni
  internazionali (politica estera, commercio con l'estero,
  relazioni internazionali e della Comunità europea), la
  sicurezza esterna ed interna (difesa nazionale, sicurezza
  pubblica), il sistema dei diritti pubblici soggettivi (diritti
  previsti dagli articoli da 13 a 21, 39, 49 e 51 della
  Costituzione), il sistema delle garanzie (ordinamento
  giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli
  99 e 100 della Costituzione, ordinamento della giustizia
  civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile,
  ordinamento civile e penale e sanzioni penali), il sistema
  della finanza pubblica (bilanci di previsione e consuntivo,
  contabilità di Stato, moneta, attività finanziarie e credito
  sovraregionali, tributi statali), il sistema dei pubblici
  poteri nelle relazioni economiche (programmazione economica
  generale, partecipazioni statali, politiche energetiche ed
  industriali nazionali), il sistema dei pubblici poteri sul
  territorio incidenti l'intera comunità statale (trasporti e
  comunicazioni nazionali, grandi calamità naturali, tutela
  dell'ecosistema, beni culturali e paesistici di rilievo
  nazionale, parchi e riserve nazionali), le politiche per
  l'alta cultura e l'istruzione superiore (ricerca scientifica e
  tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed
  intellettuale, istruzione universitaria), il sistema dei
  diritti sociali (previdenza sociale, tutela e sicurezza del
  lavoro).
    14.  Le attribuzioni delle Regioni di diritto comune,
  desunte per sottrazione delle competenze enumerate dello
  Stato, sono del tipo già vigente, e cioè in concorso con la
  legislazione di princìpi dello Stato.
    Ma l'esperienza che si è avuta nel primo ventennio di vita
  dell'ordinamento regionale non può lasciare indifferente il
  procedimento di revisione costituzionale.  In particolare si
  deve tener conto dei mezzi con i quali l'antico, indomito
  centralismo ha riguadagnato importanti spazi, che pure erano
  stati assegnati alle leggi regionali dallo spirito e dalla
  lettera delle disposizioni costituzionali.
    Ne conseguono alcune importanti innovazioni, dirette al
  fine di prevenire la possibilità di ricorso a quei mezzi che
  hanno abusivamente sottratto poteri, e responsabilità, alle
  Regioni.
    Il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 70 della
  Costituzione dispone che lo Stato, nelle materie di competenza
  delle Regioni, può fissare con leggi organiche esclusivamente
  i princìpi fondamentali delle funzioni che attengono alle
  esigenze di carattere unitario.  Inoltre, la seconda parte del
  secondo comma del nuovo testo dell'articolo 117 della
  Costituzione chiarisce che le leggi organiche vincolano le
  Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.
    Sembra evidente la  ratio juris  delle norme contenute
  in queste disposizioni.  Le leggi organiche (ora comunemente
  note come leggi quadro o leggi cornice) sono le sole fonti
  destinate a fissare i princìpi limite della potestà
  legislativa regionale concorrente: non è più dunque
  ammissibile desumere tali princìpi limite da altre fonti, e
  soprattutto ricavarli da operazioni di ermeneutica astraendoli
  dall'ordinamento (come si è fatto ad opera del Governo, della
  pubblica amministrazione e dello stesso Parlamento).
    Lo Stato può fissare i princìpi emanando le leggi
  organiche, ma può anche astenersi dal farlo: in questa ultima
  ipotesi la competenza legislativa regionale non sarà né
  sospesa né menomata, ma si esplicherà legittimamente senza
  questi limiti, che sono pertanto eventuali.
    In logica coerenza con tali norme, si introduce una
  rilevante qualificazione specificativa dei princìpi
  fondamentali positivamente contenuti nelle leggi organiche: i
 
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  princìpi infatti hanno come oggetto le funzioni, ed inoltre
  attengono ad esigenze di carattere unitario.
    L'obiezione che può essere mossa al valore oggettivo di
  tale qualificazione, e cioè che essa sarebbe pur sempre
  rimessa all'apprezzamento politico del legislatore statale,
  soprattutto per ciò che concerne l'individuazione delle
  esigenze di carattere unitario, da un lato prova troppo,
  perché tale dimensione discrezionale non può, in ultima
  istanza, non sussistere, e da un altro lato riceve una
  risposta nella garanzia implicita che la fattispecie racchiude
  in sé, essendo questo apprezzamento discrezionale del
  legislatore statale ben censurabile dinanzi alla giurisdizione
  costituzionale, in sede di legittimità e in sede di conflitto
  di attribuzioni.
    Si segnala infine la norma, che assume il significato anche
  di norma di chiusura della nuova disciplina dei
  princìpi-limite, secondo cui le leggi organiche sono efficaci
  nei confronti dell'esercizio della potestà legislativa
  regionale, non nei confronti dei singoli soggetti
  (cittadini).
    15.  Altre disposizioni costituzionali si rendono
  necessarie, quali misure di coordinamento con il mutato
  rapporto tra potestà legislativa dello Stato e potestà
  legislativa delle regioni.
    In particolare, si esclude l'ammissibilità del
  referendum  abrogativo ordinario per le leggi organiche e
  conseguentemente si integrano le fattispecie indicate al
  secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, perché il
  nuovo contenuto che identifica tali leggi sconsiglia l'ipotesi
  di una loro cancellazione ad opera della maggioranza del corpo
  elettorale, anche allo scopo di consolidare le garanzie delle
  esigenze di carattere unitario della comunità nazionale.
    Si esclude inoltre, in forza del comma aggiuntivo che si
  propone all'articolo 77 della Costituzione, che rientri nella
  facoltà del Governo di emanare decreti-legge in tema di
  legislazione organica, e così anche che possa delegarsi il
  Governo ad emanare decreti legislativi in argomento.
    Le ragioni di questa duplice esclusione sono evidenti: la
  natura stessa della legislazione organica risulta
  incompatibile con i requisiti costituzionali richiesti per il
  corretto ricorso alla decretazione legislativa d'urgenza, e
  analoga antinomia insorge a proposito della delegazione
  legislativa, che essendo essa stessa legislazione di princìpi
  non può farsi in campi che sono della stessa natura.
    16.  Ulteriori norme valgono a precisare l'ambito
  costituzionalmente definito per la legislazione regionale
  concorrente.
    Oltre il rispetto dei princìpi fissati dalle leggi
  (statali) organiche, a cui sono vincolate le leggi regionali
  (nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, prima parte
  del secondo comma), si impone altresì che le norme della legge
  regionale non debbano essere in contrasto con l'interesse
  nazionale, o con quello di altre Regioni  (ibidem,  prima
  parte del terzo comma).
    Questo duplice limite riproduce la vigente disciplina, ma
  si chiarisce (ultima parte del predetto terzo comma del nuovo
  testo dell'articolo 117 della Costituzione) che le relative
  controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica.
    La precisazione è importante, poiché attribuisce al
  Parlamento, e non al Governo, il potere di risolvere conflitti
  che sono di natura politica, ed insorgono tra il legislatore
  regionale e l'organo titolare dell'indirizzo politico
  nazionale.  Si deve intendere che la risoluzione del conflitto
  avvenga con atti bicamerali non legislativi.
    Il fine della innovazione è riferito alla necessità di
  prevenire il ricorso da parte del Governo alle fattispecie
  dell'indirizzo e del coordinamento per comprimere abusivamente
  l'autonomia politica delle Regioni.
    17.  Così delineato il nuovo confine tra potestà legislativa
  statale e potestà legislativa regionale, e per conseguenza
  individuata la nuova categoria delle leggi organiche, è
  apparso ben concludente collegare a tale distinzione di
  massima il fondamento del criterio distintivo delle
  attribuzioni di ciascun ramo del Parlamento.
    Ma prima di dare conto di questa parte della riforma,
  conviene sottolineare
 
                               Pag. 8
 
  un dato.  E' apparso opportuno non solo conservare il
  principio del bicameralismo nella struttura del Parlamento
  repubblicano, ma anche di interpretarlo come espressione della
  pari legittimazione democratica, e della pari dignità
  politica, delle due Camere: ciò implica che la formazione
  delle due Camere avvenga per elezione diretta, e che a
  ciascuna di esse sia attribuito di conferire e di revocare la
  fiducia politica al Governo.
    Si esclude infine la tesi di riservare ad una delle due
  Camere la potestà legislativa, ed all'altra quella del
  controllo, che sarebbe una ripartizione tale da indebolirle
  entrambe, e quindi il Parlamento nel suo insieme.
    18.  Si assegna, pertanto, ad un ramo del Parlamento (Camera
  dei deputati) la "culla" delle leggi dello Stato e all'altro
  ramo la "culla" delle leggi organiche (Senato della
  Repubblica).  Ciò implica, essendosi confermato il congegno
  procedimentale prima richiamato, il principio della competenza
  prevalente, non esclusiva di ciascuna Camera nelle materie
  attribuite (articolo 72- bis  della Costituzione).
    Il progetto di legge approvato da una Camera è trasmesso
  all'altra e si intende definitivamente approvato se entro
  quindici giorni dall'annuncio questa non deliberi
  (scilicet  a maggioranza semplice) che il progetto di
  legge sia sottoposto anche alla sua approvazione: successive
  richieste di riesame da parte di ciascuna Camera sono
  possibili, ma se deliberate dalla maggioranza assoluta dei
  componenti la Camera.  Il Governo dispone della facoltà di
  richiedere ogni volta il riesame.
    Il procedimento legislativo è concluso quando il progetto
  di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico
  testo, o quando manchi una richiesta di riesame alle
  condizioni dette (si deve intendere che il termine di tempo
  viga anche per la richiesta del Governo).
    19.  A questa distinzione funzionale tra le due Camere in
  ordine alla potestà legislativa, si premette l'individuazione
  di alcune categorie di leggi, per le quali, attesa la loro
  natura, si è ritenuto di conservare il procedimento di
  discussione ed approvazione collettiva (leggi bicamerali).
    Nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 72 della
  Costituzione sono annoverate come bicamerali le leggi in
  materia di revisione costituzionale, elettorale, di bilanci di
  previsione e consuntivi, di autorizzazione a ratificare
  trattati ed accordi internazionali di natura politica o che
  importino variazioni del territorio nazionale.
    Si è escluso di poter inserire altre materie in questa
  elencazione, sia perché non ve ne sarebbe una giustificazione
  obiettiva, sia perché si attenuerebbero il senso e la utilità
  del criterio distintivo, fino al punto di riproporre la
  questione centrale della possibilità di mantenere in vita la
  struttura bicamerale perfetta del Parlamento.
    Come si è già ricordato, gli atti con forza di legge del
  Governo sono emanati esclusivamente nelle materie riservate
  alla competenza legislativa dello Stato, e dunque l'iniziativa
  per i relativi atti legislativi (legge di delegazione e legge
  di conversione) è presentata alla Camera dei deputati.
    20.  Il nuovo testo dell'articolo 72 della Costituzione
  contiene altre norme sul procedimento legislativo, che
  largamente confermano l'attuale disciplina, e in parte se ne
  discostano.
    E' notevole, in particolare, la prescrizione del comma
  terzo, che rinvia ai regolamenti parlamentari la disciplina
  dei procedimenti abbreviati per i progetti di legge di cui sia
  stata dichiarata l'urgenza, definisce tali "in ogni caso" i
  disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sottraendo
  alla deliberazione delle Camere, per tali atti, la
  dichiarazione di urgenza.
    Non si è ritenuto di espungere il principio del
  decentramento legislativo, naturalmente confermandone la
  inapplicabilità per le materie per le quali già oggi è
  inammissibile, perché non può prevedersi in quale misura la
  facoltà di richiamo sarà concretamente esercitata, e perché,
  inoltre, si tratta pur sempre di una facoltà, il cui uso è
  rimesso ai regolamenti parlamentari, che potranno tener conto
  della futura esperienza.
 
                               Pag. 9
 
    Resta infine da considerare, sotto questo profilo, il caso
  delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica, che
  dovrebbe inquadrarsi tra quelli delle leggi bicamerali.
    21.  Se la distinzione funzionale tra le due Camere è resa
  in modo articolato e compiuto nel campo dell'esercizio della
  potestà legislativa, essa non trascura il campo della potestà
  di inchiesta.
    Le due Camere conservano la potestà di inchiesta che
  nell'attuale disciplina detengono, ciascuna nella sua
  esclusiva responsabilità ed in ogni materia di pubblico
  interesse.  Ciò implica non soltanto la riaffermazione della
  potestà di inchiesta monocamerale, ma, poiché nulla è mutato
  al riguardo, anche l'inesistenza di limiti oggettivi al campo
  di esplicazione della inchiesta: in particolare non sono
  introdotti limiti che potrebbero derivare dalla distinzione
  funzionale posta per l'esercizio della potestà legislativa.
    Viceversa, come recita il comma finale che si propone di
  aggiungere all'articolo 82 della Costituzione, se l'inchiesta
  si dispone per legge, il relativo progetto viene presentato
  alla Camera che è "culla" della materia sulla quale verte
  l'inchiesta.
    Ciascuna Camera pertanto può assumere l'iniziativa
  legislativa per l'inchiesta solo nelle materie che sono
  rimesse alla sua competenza prevalente (delle quali cioè sia
  la cosiddetta "culla").
    22.  Il testo non comprende alcuna disposizione nella
  materia elettorale, e non solo perché estranea alla natura
  costituzionale della riforma proposta.
    Il fatto è che si ritiene arbitraria ogni previsione di una
  nuova legislazione elettorale politica, sulla cui urgenza pure
  si conviene senza remora alcuna, prima che sia definito il
  nuovo assetto della struttura bicamerale del Parlamento e sia
  delineato il nuovo Stato regionale.  Ad esempio, non appare in
  alcun modo possibile la diversificazione delle discipline per
  la formazione delle due Camere, se prima non sia definito il
  ruolo di ciascuna: in particolare del Senato della Repubblica,
  visto il collegamento speciale che se ne intravede rispetto al
  fine della garanzia della integrità dei poteri delle
  Regioni.
    23.  Integra la rinnovata disciplina dell'ordinamento
  regionale dello Stato il nuovo testo dell'articolo 118 della
  Costituzione, che al primo comma contiene il principio secondo
  cui le funzioni amministrative nelle materie non riservate
  alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle
  Province e ai Comuni.
    Si coglie già una modifica rispetto alla norma ora vigente,
  nel senso che la imputazione costituzionale di competenza
  amministrativa ai Comuni ed alle Province si fa prescrittiva e
  non meramente indicativa.
    Il significato di questa innovazione si rende ancora di più
  evidente, e rilevante, quando si consideri il secondo comma
  del nuovo testo dell'articolo 118, secondo il quale la legge
  regionale attribuisce alla Regione le funzioni amministrative,
  di indirizzo, di coordinamento e di intervento che attengono
  alle esigenze di carattere unitario regionale, mentre
  attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali le
  funzioni amministrative di interesse locale.  Ciò implica la
  fissazione in Costituzione della garanzia per l'attribuzione
  di competenze amministrative agli enti locali, bloccando in
  questo modo la scarsa inclinazione di molte Regioni a
  riconoscere tali competenze, che esse tendono a trattenere per
  sé.
    Resta inoltre la facoltà delle Regioni di delegare con
  legge proprie funzioni amministrative agli enti locali, e di
  avvalersi dei loro uffici (che quindi agiscono in quanto
  uffici della Regione per questo tipo di funzioni
  amministrative).
    24.  Ulteriori norme sono introdotte nel nuovo testo
  dell'articolo 118 della Costituzione, per ciò che concerne la
  funzione amministrativa della Regione.
    La funzione amministrativa regionale rispetta le leggi
  regionali e l'indirizzo regionale; concorrendo così la norma
  ad escludere ogni intervento su questo piano degli organi
  dello Stato.
    Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di
  altre funzioni amministrative (norma diversa, che sarà
 
                              Pag. 10
 
  illustrata in seguito è quella che consente alla legge dello
  Stato di prevedere che la sua attuazione avvenga con
  l'esercizio della potestà regolamentare della Regione).
    Infine, si dispone che le Regioni danno attuazione ai
  regolamenti ed alle direttive delle Comunità europee nelle
  materie di propria competenza: è però evidente che si tratta
  di esercizio di potestà non solo amministrativa, ma anche
  regolamentare e legislativa, e che essa è rivolta al
  prevalente fine di prevenire invasioni di competenza da parte
  di organi dello Stato, riaffermando al tempo stesso che le
  obbligazioni nascenti dall'ordinamento comunitario vincolano
  la Repubblica, e quindi le Regioni, oltre che lo Stato.  In
  vista di quest'ultima considerazione è previsto espressamente
  l'esercizio da parte dello Stato del relativo potere
  sostitutivo.
    25.  L'ordinamento delle Regioni a statuto speciale, se pure
  non rientra direttamente nella revisione costituzionale qui
  proposta, registra comunque e notevolmente gli effetti delle
  nuove norme introdotte sul sistema costituzionale e
  specialmente sul principio autonomistico dello Stato.  Il tema
  pertanto merita ulteriori approfondimenti, anche alla luce
  delle indicazioni che emergeranno dalla discussione in
  Assemblea, e si prevedono misure di coordinamento e di
  adeguamento tra la disciplina delle Regioni di diritto comune
  e quelle delle Regioni ad autonomia speciale.
    In altro ordine di questioni, sembra opportuno istituire
  una particolare facoltà delle Regioni di diritto comune,
  rivolta ad estendere l'ambito delle materie riservate agli
  statuti, alla materia elettorale, nonché a quella della forma
  di governo.  Secondo la disposizione che si propone, la legge
  elettorale comune per le Regioni, e la forma di governo
  delineata per esse in Costituzione, possono essere modificate
  da ciascuna Regione con una propria disciplina, adottata
  nell'ambito dello statuto (e quindi da sottoporre
  all'approvazione con legge del Parlamento nazionale) ed a
  maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio
  regionale (e dunque tendenzialmente sottratta alla maggioranza
  di indirizzo della Regione).
    26.  Il testo affronta quindi un terzo argomento, che è
  quello del sistema delle fonti normative, operante per un
  riequilibrio tra legge e regolamento, anche sulla scorta degli
  orientamenti già espressi nel dibattito svoltosi al Senato
  nella precedente legislatura.
    Si pone in primo luogo, e per la prima volta nella
  tradizione dell'ordinamento repubblicano, la riserva di
  regolamento governativo.
    Stabilisce infatti il nuovo testo del primo comma
  dell'articolo 97 della Costituzione che i pubblici uffici sono
  organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti
  dalla legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
  l'imparzialità dell'amministrazione.
    La portata innovativa di questa formulazione è evidente.  Si
  passa dalla riserva di legge, oggi posta dal testo vigente per
  ciò che concerne l'organizzazione amministrativa, ad una
  separazione netta di competenze tra Parlamento e Governo, al
  primo spettando solo di fissare con legge i princìpi, al
  secondo la normativa di specie, conservandosi il vincolo
  sostanziale della tutela del buon andamento e della
  imparzialità dell'amministrazione.
    27.  Si propone inoltre l'articolo 95- bis  della
  Costituzione che al primo comma attribuisce al Governo la
  potestà di disciplinare con regolamento materie non riservate
  dalla Costituzione alla legge e non regolate dalla legge.
    Si tratta dell'ipotesi conosciuta agli studiosi come quella
  del regolamento cosiddetto indipendente, e già introdotto, al
  termine di un lungo dibattito che ha impegnato scuole di
  pensiero e gli operatori del diritto, nella legge 23 agosto
  1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del
  Consiglio.
    Con questa proposta si mira a sciogliere definitivamente
  ogni dubbio sulla legittimità costituzionale del regolamento
  indipendente, ed a permettere in questo modo un ricorso più
  agile ad una delle
 
                              Pag. 11
 
  tecniche che vanno sotto il nome di delegificazione, fine al
  quale sollecitano convergenti pareri tecnici e proposte di
  varie parti politiche.
    Al secondo comma di detto articolo 95 bis  si prescrive
  che la Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo
  preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva
  di legge, sottopone la questione al giudizio della Corte
  costituzionale, con provvedimento delle sezioni riunite.
    La garanzia è aggiuntiva rispetto al normale regime di
  controllo sui vizi di legittimità dei regolamenti, e introduce
  un mezzo di attivazione della giurisdizione di legittimità
  della Corte costituzionale, speciale per il profilo soggettivo
  (Corte dei conti a sezioni unite), e per quello oggettivo
  (violazione della riserva di legge da parte del Governo,
  nell'esercizio di questo potere regolamentare).
    Norma affine, ma provvista di diversa natura e di finalità
  complementari al nuovo regime delle relazioni tra Stato e
  Regioni, è quella contenuta nell'ultimo comma del nuovo testo
  dell'articolo 117 della Costituzione, in forza della quale le
  leggi statali possono demandare alla Regione il potere di
  emanare norme per la loro attuazione.
    28.  Si dispone poi una importante precisazione del primo
  comma dell'articolo 127 della Costituzione, in chiave di
  maggior garanzia dell'autonomia politica e costituzionale
  della Regione.
    Secondo il nuovo testo che si propone, infatti, il
  Commissario del Governo è obbligato a vistare le leggi
  regionali che gli sono inviate dopo l'approvazione, tranne il
  caso in cui il Governo promuova la questione di legittimità
  davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti
  al Parlamento, e solo in una di queste due ipotesi, e non
  genericamente, come si legge nel testo vigente della
  disposizione costituzionale, "salvo il caso di opposizione da
  parte del Governo".
    Conseguentemente sono soppressi il terzo ed il quarto comma
  dell'articolo 127.  Si conferisce così maggior certezza nelle
  relazioni tra Governo e Regione in ordine al delicato tema
  della funzione legislativa regionale, espungendo la fase quasi
  contrattuale che si era venuta inopportunamente a creare.
    29.  Una importante innovazione chiude la disciplina
  dell'ordinamento regionale, a consolidare definitivamente il
  valore pieno ed effettivo della autonomia delle Regioni, ed è
  costituita dal nuovo testo dell'articolo 119 della
  Costituzione.
    In virtù di esso, la Regione dispone di tributi propri, che
  può imporre nei limiti fissati con legge organica, che
  raccorda l'imposizione tributaria regionale con la finanza
  pubblica.  La Regione inoltre riceve quote delle entrate
  erariali, e sono altresì previsti finanziamenti per il
  riequilibrio economico territoriale, e per specifiche esigenze
  di intervento.
    L'autonomia finanziaria delle Regioni implica il raccordo
  tra la riforma dello Stato in senso regionale e la soluzione
  di uno dei più acuti problemi che sono a base del dissesto
  della finanza pubblica, ossia la dissociazione tra centri di
  entrata e centri di spesa.
    Resta insoluto un problema che andrà previamente
  quantificato nelle sue dimensioni reali, ed è rappresentato
  dal disavanzo fin qui accumulato, in generale, e
  specificamente per le funzioni che ora si trasferiscono dallo
  Stato alle Regioni.
    Non è certo questa la sede formale per delineare la
  soluzione di tale problema, ma è necessario chiarire che non
  può aversi né il mantenimento dei valori del disavanzo nei
  conti dello Stato, né tanto meno deviarne l'onere sui conti
  delle Regioni.  Ne deriva che l'intervento di ripiano deve
  avvenire subito, e ad esso si deve provvedere in via
  straordinaria e reale.
    30.  Un quarto gruppo di norme, riferito alla materia
  internazionale, completa il testo di revisione
  costituzionale.
    All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti due commi,
  in virtù dei quali si precisa il principio internazionalista
  dell'ordinamento repubblicano.
    Il primo di questi commi prescrive che l'Italia, nel
  rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento
  costituzionale, consente,
 
                              Pag. 12
 
  in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
  limitazioni di sovranità conseguenti al conferimento a
  comunità sovranazionali dell'esercizio di poteri sovrani
  previsti dai trattati istitutivi e dalle convenzioni che ne
  estendano le attribuzioni.
    Rispetto al testo deliberato dal Senato è apparso opportuno
  porre il vincolo delle condizioni di parità con gli altri
  Stati, e chiarire che si tratta delle sole limitazioni di
  sovranità derivanti dal conferimento dell'esercizio di poteri
  sovrani, quelle a cui l'Italia può consentire.
    Nel secondo comma si consacra, con un formale atto di
  revisione costituzionale, quanto la prassi degli anni a
  partire dai Trattati di Roma istitutivi delle Comunità Europee
  ha già posto, ossia il  favor  della Repubblica al
  processo di unificazione politica dell'Europa comunitaria: il
  testo del Senato è stato integralmente fatto proprio dalla
  Commissione.
    31.  Nella scorsa legislatura non si è potuto, per ostacoli
  prevalentemente politici, definire un provvedimento già
  utilmente avviato in materia di contenimento delle spese per
  le campagne elettorali e di trasparenza sul finanziamento
  delle stesse.
    Si ritiene utile introdurre una norma in virtù della quale
  la legge ordinaria
  stabilisca un limite alle spese individuali che i candidati
  possono affrontare, nonché prescriva l'obbligo di pubblicità
  della provenienza dei fondi a disposizione dei candidati
  stessi e l'impiego di tali fondi.
    32.  Resta da ricordare la disposizione che regola la
  disciplina costituzionale transitoria, in materia di riparto
  di competenze legislative dello Stato e della Regione.
    Il Parlamento ha un tempo di tre anni, dalla entrata in
  vigore della riforma, per deliberare sulle leggi organiche
  (quali approvare, e quali non).  In questo periodo, le Regioni
  possono ugualmente esercitare la potestà legislativa, nelle
  condizioni oggi vigenti, ossia nel rispetto dei princìpi
  fondamentali secondo ciò che dispone l'articolo 117 della
  Costituzione nella versione applicativa fin qui seguita.
    Per ciò che concerne il trasferimento della organizzazione
  amministrativa, essa avverrà comunque allo scadere del
  triennio, o, per le materie nelle quali è intervenuta prima di
  tale termine la corrispondente legge organica, alla entrata in
  vigore di questa legge, o ancora, se pure il triennio non è
  compiuto e la legge non è stata approvata, quando vi sia
  l'intesa tra Stato e Regione.
 
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