| 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - Lo Stato ha la competenza legislativa
nelle seguenti materie:
revisione costituzionale;
formazione ed ordinamento degli organi costituzionali:
Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte
costituzionale;
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politica estera, commercio con l'estero, relazioni
internazionali e delle Comunità europee;
rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e
altre confessioni religiose;
difesa nazionale;
sicurezza pubblica;
diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13
a 21, 39, 49 e 51;
ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti
dagli articoli 99 e 100;
ordinamento della giustizia civile, penale,
amministrativa, tributaria e contabile;
ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
bilanci di previsione e consuntivi;
contabilità di Stato;
moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
tributi statali;
programmazione economica generale; partecipazioni
statali;
politiche energetiche ed industriali nazionali;
trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità
naturali;
tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di
rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;
ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale; istruzione
universitaria;
previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro.
La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra
materia.
Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può
fissare con leggi organiche esclusivamente i princìpi
fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di
carattere unitario.".
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