Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1015
DDL0120-0005
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL11-120)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
    "Art.  70. - Lo Stato ha la competenza legislativa
  nelle seguenti materie:
      revisione costituzionale;
      formazione ed ordinamento degli organi costituzionali:
  Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte
  costituzionale;
 
                              Pag. 14
 
      politica estera, commercio con l'estero, relazioni
  internazionali e delle Comunità europee;
      rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e
  altre confessioni religiose;
      difesa nazionale;
      sicurezza pubblica;
      diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13
  a 21, 39, 49 e 51;
      ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti
  dagli articoli 99 e 100;
      ordinamento della giustizia civile, penale,
  amministrativa, tributaria e contabile;
      ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
      bilanci di previsione e consuntivi;
      contabilità di Stato;
      moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
      tributi statali;
      programmazione economica generale; partecipazioni
  statali;
      politiche energetiche ed industriali nazionali;
      trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità
  naturali;
      tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di
  rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;
      ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
  letteraria, artistica ed intellettuale; istruzione
  universitaria;
      previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro.
    La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra
  materia.
    Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può
  fissare con leggi organiche esclusivamente i princìpi
  fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di
  carattere unitario.".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0020 TOTDOC=0020 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=025 PAGFIN=0014 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=11DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati