| 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 72. - La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere nelle materie di revisione
costituzionale, elettorale, di bilanci di previsione e
consuntivi, di autorizzazione a ratificare trattati ed accordi
internazionali di natura politica o che importino variazioni
del territorio nazionale.
I progetti di legge nelle materie riservate allo Stato sono
presentati alla Camera dei deputati, gli altri progetti di
legge sono presentati al Senato, e sono esaminati secondo le
norme dei rispettivi regolamenti da una Commissione e poi
dalla Camera stessa che approva articolo per articolo e, se il
progetto di legge consta di più di un articolo, con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, e in ogni
caso per i disegni di legge di conversione dei
decretilegge.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme
i progetti di legge sono deliberati da Commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari, ed approvati solo, articolo per
articolo e con votazione finale, dalla Assemblea dei membri
della Camera. Tale procedura non può adottarsi per i progetti
di legge di revisione costituzionale, in materia elettorale,
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci di
previsione e consuntivi.".
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