| 1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Il Governo può essere delegato ad emanare decreti
legislativi, o può emanare decreti-legge, soltanto nelle
materie che sono riservate alla competenza dello Stato. I
progetti di legge di delegazione legislativa e i disegni di
legge di conversione in legge dei decreti-legge sono
presentati alla Camera dei deputati.".
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