| 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie
non riservate alla competenza dello Stato spettano alle
Regioni, alle Province e ai Comuni.
La legge regionale attribuisce alla Regione le funzioni
amministrative di indirizzo, di coordinamento e di intervento
che attengono alle esigenze di carattere unitario regionale;
attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali le
funzioni amministrative di interesse locale.
Le Regioni danno attuazione ai regolamenti ed alle
direttive delle Comunità europee nelle materie di propria
competenza. Lo Stato esercita il relativo potere
sostitutivo.
La funzione amministrativa regionale rispetta le leggi
regionali e l'indirizzo regionale.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di
altre funzioni amministrative.
La Regione può delegare con legge sue funzioni
amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri enti
locali, o avvalersi dei loro uffici.".
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