| 1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge organica, che
la coordina con la finanza dello Stato, delle Province e dei
Comuni.
Alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni
delle Regioni si provvede mediante tributi propri istituiti e
regolati dalle leggi regionali nei limiti stabiliti da una
legge organica; quote dei tributi erariali; trasferimenti
generali e speciali da parte dello Stato, senza vincoli di
destinazione, in relazione ai bisogni
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delle Regioni ed agli obiettivi nazionali di riequilibrio.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare le aree depresse, lo Stato può intervenire con
propri finanziamenti, d'intesa con le Regioni interessate.
Le leggi dello Stato che attribuiscono nuove funzioni o
pongono nuovi oneri a carico delle Regioni devono altresì
adeguare i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.
Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.".
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