| 1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La Regione può deliberare il sistema d'elezione dei
consiglieri regionali e la disciplina della forma di governo,
diversamente da quanto stabilito nei precedenti commi, con
disposizioni statutarie adottate a maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio regionale.".
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