Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1029
DDL0120-0019
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL11-120)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Pag. 20 Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
    "Art.  127. - Ogni legge approvata dal Consiglio
  regionale è comunicata al Commissario il quale deve vistarla
  nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che
  nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di
  legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di
  merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento.  Sulle
  questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei termini
  stabiliti dai regolamenti parlamentari.
    La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione
  del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
  dalla sua pubblicazione.  Se una legge è dichiarata urgente dal
  Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
  consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
  subordinate ai termini indicati.".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0020 TOTDOC=0020 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0020 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=20 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=11DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati