| 1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 127. - Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario il quale deve vistarla
nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che
nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di
merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle
questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei termini
stabiliti dai regolamenti parlamentari.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.".
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