| 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando in questo
stesso termine non sia stata approvata la legge organica, la
Regione può legiferare nelle singole materie ma nel rispetto
dei princìpi stabiliti dalle leggi statali già vigenti,
comprese le leggi-cornice, e organizza il conseguente
trasferimento delle strutture amministrative dello Stato,
previa intesa con lo Stato.
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