| 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete, per le ore
di permesso, la normale retribuzione. Questa viene anticipata
dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche
mediante conguaglio sulle somme dovute all'Istituto stesso a
titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.
2. Le somme anticipate, ai sensi del comma 1, dal datore di
lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita
contabilità e poste a carico del Fondo sanitario nazionale.
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