| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1992 e in lire
21 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede, per il
triennio 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
quota dell'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |