| (Attuazione del diritto comunitario).
1. La presente legge costituisce attuazione della direttiva
91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e della direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.
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Allegato 1
(v. articolo 1)
CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non
specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali,
le attrezzature, eccetera contaminati in seguito all'incidente
in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività
volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia,
materiali da imballaggio, contenitori, eccetera)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso,
catalizzatori esauriti, eccetera)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi
contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento
esauriti, eccetera)
Q8 Residui dei processi industriali (ad esempio scorie,
residui di distillazione, eccetera)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio
fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri
usati, eccetera)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli
di tornitura o di fresatura)
Q11 Residui provenienti dalla estrazione e dalla
preparazione delle materie prime (ad esempio residui
provenienti da attività minerarie o petrolifiere, eccetera)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da
PCB, eccetera)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui
utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad
esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle
famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine,
eccetera)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da
attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri
nelle categorie sopra elencate.
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Allegato 2
(v. articolo 2)
CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN
BASE ALLO LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTI(*) (I
RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO
O DI FANGO)
Allegato 2.A
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle
caratteristiche elencate nell'allegato 4 e che consistono
in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da
altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come
solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
lavorazione, eccetera)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti
elettrici, eccetera)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di
raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di
distillazione, eccetera)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche,
vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti
da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio
rifiuti di laboratorio, eccetera)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
----------
(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato 3
sono fatte intenzionalmente.
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16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della
famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunqe materiale contaminato da un prodotto della
famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate
Allegato 2.B
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati
nell'allegato 3, aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato 4 e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di orgine animale o
vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizate come
solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti
metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di
dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti
metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad
esempio: polveri di filtri dell'aria, eccetera) salvo quelli
previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione
dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in
agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole
di gas, eccetera) che abbiano contenuto uno o più dei
costituenti elencati nell'allegato 3
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti
domestici e aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato 4
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei
costituenti elencato nell'allegato 3 e aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato 4.
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Allegato 3
(v. articolo 2)
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 2B
QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE
DELL'ALLEGATO 4 (*)
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti di berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di
calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalini-terrosi: litio,
sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
--------
(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di
rifiuti pericolosi dell'allegato 2 sono fatte
intenzionalmente.
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C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati
minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, eccetera)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, eccetera)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze
polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente
allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed
eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze
indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle
dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o
solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.
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Allegato 4
(v. articolo 2)
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1
"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per
effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli
attriti più del dinitrobenzene
H2
"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte
reazione eisotermica
H3-A
"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 ^C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida
azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della
sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose
H3-B
"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilità è pari o superiore a 21 ^C e inferiore o pari a
55 ^C
H4
"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui
contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le
mucose può provocare una reazione infiammatoria
H5
"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute di gravità limitata
H6
"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i
preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute
gravi, acuti o cronici e anche la morte
H7
"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro
o aumentarne la frequenza
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H8
"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H9
"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro
tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
H10
"Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la
frequenza
H11
"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti
genetici ereditari o aumentarne la frequenza
H12
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13
Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di
dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate
H14
"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori
dell'ambiente.
--------
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
"tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e
"irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
(G.U.C.E. n. L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1), nella versione
modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (G.U.C.E.
n. L 259 del 15 ottobre 1979, pag. 10).
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle
caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e
riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni
supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II. D) della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione (G.U.C.E. n. L 257 del
16 settembre 1983, pag. 1)
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato
specifico alle definizioni di cui all'allegato III (G.U.C.E.
n. L 257 del 16 settembre 1983, pag. 1).
I metodi da utilizzare sono quelli descritti
nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione
(G.U.C.E. n. L 251 del 19 settembre 1984, pag. 1) o dalle
successive direttive della Commissione che adeguano al
progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono
basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi
internazionali competenti, in particolare su quelli
dell'OCSE.
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Allegato 5A
(v. articolo 1)
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica,
eccetera)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio
biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli,
eccetera)
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti
pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche
naturali, eccetera)
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o bacini, eccetera)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio
sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati
gli uni dagli altri e dall'ambiente, eccetera)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel
presente allegato
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel
presente allegato che dia origine a composti o a miscugli
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente
allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione,
eccetera)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di
contenitori in una miniera, eccetera)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni
di cui al presente allegato
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui al presente allegato
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di
cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
----------
N.B. Nel presente allegato sono ricapitolate le
operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in
pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
possano recare pregiudizio all'ambiente.
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Allegato 5B
(v. articolo 1)
OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITA'
DI RICUPERO (*)
R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi
R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi
R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti
metallici
R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche
R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti
R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo
per produrre energia
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi
appositamente
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle
operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui
sono prodotti.
--------
(*) N.B. - Nel presente allegato sono ricapitolate le
operazioni di ricupero così come esse sono effettuate in
pratica. I rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
possano recare pregiudizio all'ambiente.
Pag. 68
Allegato 6
(v. articolo 29)
PRIMO ELENCO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO
DI MATERIE PRIME
1. Carta - Cartone - Poliaccoppiati.
Provenienza: raccolta differenziata RSU in contenitori
appositi; altre raccolte differenziate; imballaggi e
contenitori; scarti cellulosici delle industrie cartarie,
cartotecniche, della trasformazione della carta e cartone,
grafiche e di legatoria e allestimento, giornalame, libri,
stampati resi usati e/o invenduti e/o deteriorati, scarti e
cascami di lavorazione degli imballaggi poliaccoppiati
costituiti da carta, polietilene ed alluminio.
Destinazione: industria cartaria, industria
trasformatrice di materie plastiche.
2. Vetro sia integro che in rottami.
Provenienza: raccolta differenziata di RSU; altre
raccolte differenziate; sfridi industriali.
Destinazione: industria vetraria; industria ceramica.
3. Metalli ferrosi e non ferrosi.
Provenienza: raccolta differenziata di RSU; sfridi e
scarti industriali; imballaggi, fusti, latte, vuoti;
rottamazione di manufatti, apparecchiature e macchinari;
scarti di residui di magazzino, di materie prime o prodotti
non rispondenti a specifiche tecniche convenute tra produttore
e consumatore. Schiumature da forni fusori di metalli.
Colaticci da operazioni di colata di metalli. Polveri; scorie
da industrie metallurgiche non ferrose.
Destinazione:
a) metalli ferrosi - acciaierie e fonderie;
b) metalli non ferrosi: industrie metallurgiche
non ferrose per riutilizzo e fonderie di prima e seconda
fusione.
4. Resine artificiali e sintetiche.
Provenienza: raccolta differenziata di RSU; altre
raccolte differenziate; sfridi industriali; imballaggi e
contenitori.
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Destinazione: industrie trasformatrici di materie
plastiche; industrie delle fibre chimiche; industria tessile,
additivazione bitumi.
5. Residui anche vegetali e ritagli di fibre. Filati e
tessuti di tipo naturale, artificiale e sintetico.
Provenienza: industria tessile e raccolta.
Destinazione: industria tessile, delle fibre cartarie,
farmaceutica e cosmetica.
6. Materiali inerti di natura lapidea.
Provenienza: sfridi e rottami di laterizio di ceramica
cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti
da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non
provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e
costruzioni purché privi di amianto.
Destinazione: attività di produzione di miscele e
conglomerati destinati al rispristino ambientale o
all'edilizia; industria ceramica; cementerie; rilevati e
sottofondi stradali.
7. Scarti e ritagli di cuoio e pellame.
Provenienza: industria calzaturiera, della pelletteria e
dell'abbigliamento in generale.
Destinazione: industria calzaturiera della pelletteria e
dell'abbigliamento in generale.
8. Scarti e truciolame di legno non trattato.
Provenienza: industria della falegnameria e
carpenteria
Destinazione: industria della falegnameria e carpenteria;
industria cartaria
9. Pallets.
Provenienza: settori dell'industria, commercio,
artigianato e agricoltura
Destinazione: riutilizzo diretto pannellifici
10. Gomma - Lavorazione - Trasformazione.
Provenienza: cascami (sfridi, polvere, raspatura,
spellatura, ritagli) e scarti di prodotti in gomma (naturale e
sintetica, vulcanizzata e non); spezzoni di cavi ricoperti di
gomma e plastica
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Destinazione: industria della gomma per riutilizzo,
rigenerazione, macinazione, eccetera; industria di recupero di
metalli non ferrosi, industrie di recupero della plastica
11. Materiali assimilabili inerti.
Provenienza: calci di defecazione; solfato di calcio da
neutralizzazione eluiti resini: pietrisco di vagliatura del
calcare; scarti di vagliatura latte calce
Destinazione: ripristino ambientale e/o produzione di
leganti e materiali da costruzione in genere
12. Mastice e collanti in genere.
Provenienza: industria imballaggi metallici
Destinazione: industria e rivestimenti sintetici
13. Ceneri volanti e pesanti.
A) Da combustione di carbone
Provenienza: centrali termoelettriche
Destinazione: cementerie, industria dei conglomerati
cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in
generale. Rilevati e sottofondi stradali. Recupero ambientale
controllato
B) Da combustione di oli minerali
Provenienza: centrali termoelettriche
Destinazione: estrazione del vanadio; industria dei
conglomerati cementizi, dei calcestruzzi e dei prodotti per
l'edilizia in generale. Recupero ambientale controllato
14. Loppe d'alto forno granulate e scorie di
fusione.
Provenienza: acciaierie, industria metallurgica,
produzione fosforo
Destinazione: cementerie, attività di produzione di
miscele e conglomerati destinati all'edilizia e ai
riempimenti. Rilevati e sottofondi stradali
15. Gessi chimici.
Provenienza: impianti di desolforazione, produzione
fosfati, produzione acido fluoridrico, gessi rossi di
produzione di biossido e titanio, neutralizzazione dell'acido
solforico proveniente dalla produzione di viscosa (rayon).
Destinazione: cementerie, industria dei prodotti per
l'edilizia.
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16. Gessi chimici bianchi.
Provenienza: produzione di biossido di titanio.
Destinazione: produzione di miscele e conglomerati per
l'edilizia di recupero ambientale.
17. Sfridi di manufatti e calchi di gesso.
Provenienza: produzione della ceramica, produzione di
pannelli di gesso.
Destinazione: cementerie, industria di prodotti per
l'edilizia.
18. Composti di calcio - silicio - alluminio - ferro
(quali carbonato e idrato di calcio, scorie alluminose, silici
colloidali).
Provenienza: industrie, chimiche, impianti e processi di
depurazione.
Destinazione: cementerie, industrie di prodotti per
l'edilizia.
19. Silica fumes.
Provenienza: produzione di leghe di ferro - silicio.
Destinazione: cementerie, industrie di prodotti per
l'edilizia.
20. Argille calcinate.
Provenienza: impianti per la produzione di argilla
espansa o di laterizi.
Destinazione: cementerie.
21. Scaglie di laminazione.
Provenienza: impianti di depurazione acque di
laminazione, impianti di colata continua, impianti di
trafilazione.
Destinazione: industria del cemento, industria
siderurgica.
22. Polveri di ossido di ferro.
Provenienza: impianti di generazione degli esausti di
decapaggio.
Destinazione: industria chimica, industria del
cemento.
Pag. 72
23. Sottopezzatura e polveri di calce.
Provenienza: forni produzione calce.
Destinazione: industria della calce ed edile.
24. Residui della lavorazione delle pelli non trattate con
cromo.
Provenienza: rifilature, scarti, carniccio, marigliature,
moliture.
Destinazione: industria delle pelli e del cuoio, degli
emulsionanti, dei tensioattivi, dei collanti e del cemento.
25. Residui di pelle trattate con cromo.
Provenienza: industria conciaria
Destinazione: produzione di cuoio rigenerato
26. Refrattari di recupero.
Provenienza: industria con processi ad alta
temperatura
Destinazione: cementerie e industrie dei refrattari
27. Cenere di pirite.
Provenienza: impianti per la produzione di acido
solforico
Destinazione: cementerie
28. Terre di fonderia e sabbie esauste.
Provenienza: fonderie
Destinazione: cementerie
29. Residui di lavorazione dell'industria olearia e
margariniera.
Provenienza: estrazione degli oli dai semi e dalle sanse,
raffinazione degli oli di oliva e di semi, produzione della
margarina
Destinazione: industria dell'alimentazione del bestiame,
industria chimica dei fertilizzanti, industria del cemento
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30. Pasta di zolfo.
Provenienza: depurazione dei gas di cokeria
Destinazione: produzione di acido solforico
31. Terra da coltivo.
Provenienza: operazioni di pulizia delle barbabietole e
dei prodotti vegetali eduli da parte di industrie
agroalimentari
Destinazione: restituzione alle attività agricole;
utilizzo florovivaistico, ripristino dei profili
paesistici.
32. Residui contenenti caprolattame e suoi
oligomeri.
Provenienza: Impianti di polimerizzazione di naylon
Destinazione: produzione di caprolattame da utilizzare
nella produzione di poliammide sei.
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Allegato 7
(v. articolo 29)
PRIMO ELENCO DEI RIFIUTI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI
O AVVIATI AL RECUPERO ENERGETICO
A. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole
1. Riferimenti
Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI (9220), manuali
UNICHIM
2. Definizione
Prodotti costituiti esclusivamente dai seguenti
residui:
residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da
granella, piante oleaginose, eccetera)
residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di
potature di piante da frutto, eccetera)
residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais,
steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto,
eccetera)
residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di
trebbiatura, vinaccioli e vinacce, sanse, gusci, eccetera)
3. Caratteristiche dell'impianto
L'utilizzazione dei combustibili di cui alla lettera A è
consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da
rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti
tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili
solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale
superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido;
b) alimentazione automatica del combustibile;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
d) controllo in continuo dell'ossido di carbonio
e della temperatura nell'effluente gassoso.
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B. Sottoprodotti e residui di cicli produttivi.
Riferimenti
Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali
UNICHIM.
1. Residui di lavorazione del legno e affini
1.1. Definizione
Scarti ed agglomerati anche in polvere a base
esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del
legno (I e II lavorazione, produzione pannelli, mobili,
articoli per edilizia, eccetera) privi di rivestimento in PVC,
aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
a) un contenuto massimo di resine collanti del 2
per cento (come peso secco/peso secco di pannello)
b) un contenuto massimo di resina
urea-formaldeide del 12 per cento (come peso secco/peso secco
di pannello).
1.2. Caratteristiche dell'impianto
L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 1 è
consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da
rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti
tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili
solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale
superiore ad 0.5 MW esso deve essere provvisto di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido;
b) alimentazione automatica del combustibile;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
d) controllo in continuo dell'ossido di carbonio
e della temperatura nell'effluente gassoso.
2. Sanse esauste e farina di vinaccioli.
2.1. Definizione.
Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio
da sanse vergini e farina di vinaccioli derivante da impianti
di estrazione di olio da vinaccioli prive di residui di
solventi e aventi le seguenti caratteristiche:
a) un contenuto massimo di umidità del 20 per
cento;
b) un contenuto massimo di zolfo dello 0,1 per
cento (in peso sul secco);
Pag. 76
c) un PCI (potere calorifero inferiore) minimo
pari a 4000 Kcal/Kg (sul secco).
2.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 2 è
consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da
rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti
tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili
solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale
superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido;
b) alimentazione automatica del combustibile;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
d) controllo in continuo dell'ossido di carbonio
e della temperatura nell'effluente gassoso.
3. Carta, cartone e poliaccoppiati.
3.1. Definizione.
Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria,
grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e
poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio,
aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore
di 3000 Kcal/Kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate
ai seguenti valori di combustibile convenzionale:
Potere calorifico inferiore 4000 Kcal/Kg
ceneri 10 per cento in peso
zolfo 0,3 per cento in peso.
Il combustibile non deve essere contaminato da composti
metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982 in concentrazioni superiori ad un
decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della
deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale ex articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e non deve
contenere più dello 0,4 per cento in peso (sul secco) di cloro
e non più dello 0,04 per cento in peso (sul secco) di altri
alogenuri.
3.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 3 è
consentita in impianti di potenza terminca nominale non
inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido;
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b) alimentazione automatica del combustibile;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
d) controllo in continuo dell'ossigeno,
dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente
gassoso;
devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio
una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99 per
cento e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni
riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per
cento in volume:
polveri 30 mg/Nmc;
HCl 30 mg/Nmc;
HF 2 mg/Nmc;
A1 (nel caso il combustibile contenga alluminio) 5
mg/Nmc;
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988
per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
utilizzati combustibili solidi.
4. Pneumatici fuori uso.
4.1. Definizione.
Pneumatici e frammenti di pneumatici per vetture ed
autocarri, derivanti da attività di sostituzione o da impianti
di ricostruzione di pneumatici usati, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) un contenuto massimo di zolfo del 1,5 per
cento (in peso);
b) un contenuto massimo di ferro del 22 per cento
(in peso);
c) un contenuto massimo di ossido di zinco del
3,5 per cento (in peso);
d) un potere calorifico inferiore minimo di 6000
Kcal/Kg.
4. 2. Caratteristiche dell'impianto:
L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 4 è
consentita in impianti di potenza termica nominale non
inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido;
b) alimentazione automatica del combustibile;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
d) controllo in continuo dell'ossigeno,
dell'ossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della
temperatura nell'effluente gassoso;
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devono inoltre garantire in tutte le condizioni di
esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione, min. 950 ^C
temperatura della camera di combustione per impianti a
letto fluido, min. 850 ^C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min. 99 per
cento
tenore di ossigeno nei fumi in volume, min. 4 per
cento
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni
riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per
cento in volume:
polveri, 30 mg/Nmc
HCl, 30 mg/Nmc
HF, 2 mg/Nmc
Carbonio organico totale, 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo, 300 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente), 0,1 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 0,1 mg/Nmc.
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988
per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
utilizzati combustibili solidi.
5. Residuo pesante da vacuum.
5. 1. Definizione.
Residuo bituminoso derivante da distillazioni sotto vuoto
di raffineria avente le seguenti caratteristiche:
contenuto massimo di zolfo pari al 5,5 per cento in
peso
contenuto massimo di vanadio pari a 500 mg/kg
contenuto massimo di Nickel pari a 150 mg/kg.
5. 2. Caratteristiche dell'impianto.
Il combustibile di cui al punto 5 può essere utilizzato
in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW
ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso
alimentare, purché durante il processo produttivo o di
combustione i composti dello zolfo siano fissati e/o combinati
in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto
che si ottiene.
Gli impianti devono inoltre essere costruiti ed eserciti
in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi
fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le
corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
utilizzati combustibili liquidi.
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6. Solventi e miscugli di solventi organici.
6. 1. Definizione:
a) solventi organici non clorurati con potere
calorifico inferiore minimo pari a 4.000 Kcal/kg, non
contaminati da composti metallici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in concentrazioni
superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale ex articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
b) solventi organici clorurati o altri idrocarburi
liquidi con tenore in cloro inferiore o uguale al 2 per cento,
aventi le caratteristiche soprariportate.
6. 2. Caratteristiche dell'impianto.
Il combustibile di cui al punto 6 può essere utilizzato
in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW
ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso
alimentare, purché durante il processo produttivo o di
combustione i gas acidi siano fissati e/o combinati in
percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto che
si ottiene. Gli impianti devono inoltre essere costruiti ed
eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione
minimi fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le
corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
utilizzati combustibili liquidi.
C. Combustibile derivato da rifiuti (RDF).
1. Riferimenti
Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali
UNICHIM.
2. Definizione
Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o
speciali, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei
rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o
cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico,
riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti,
materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di
inquinanti entro i seguenti limiti:
umidità max 25 per cento;
P.C.I. sul tal quale 3.000 kcal/kg;
ceneri sul tal quale in peso max 20 per cento;
cloro sul tal quale in peso max 0,7 per cento;
zolfo sul tal quale in peso max 0,5 per cento;
Pb sul secco max 100 mg/kg;
Pag. 80
Cr sul secco max 50 mg/kg;
Cu sul secco max 150 mg/kg;
Mn sul secco max 150 mg/kg;
Zn sul secco max 500 mg/kg;
Ni sul secco max 20 mg/kg;
As sul secco max 10 mg/kg;
Cd+Hg sul secco max 10 mg/kg;
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale max 900 mg/kg.
Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la
temperatura di rammollimento delle ceneri.
3. Caratteristiche dell'impianto
L'utilizzazione dell'RDF è consentita in impianti di
potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Gli impianti devono essere provvisti di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido;
b) alimentazione automatica del combustibile;
c) regolazione automatica del rapporto
aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
d) controllo in continuo dell'ossigeno,
dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente
gassoso;
devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio
i seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione min. 950 ^C;
temperatura della camera di combustione per impianti a
letto fluido min. 850 ^C;
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min. 99 per
cento;
tenore di ossigeno nei fumi in volume min. 4 per
cento;
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per cento in
volume:
polveri 30 mg/Nmc;
Pb+Cr (III)+Cu+Mn+Zn 5 mg/Nmc;
Pb 3 mg/Nmc;
HCl 30 mg/Nmc;
HF 2 mg/Nmc;
carbonio organico totale 30 mg/Nmc;
ossidi di zolfo 300 mg/Nmc;
Pag. 81
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc;
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc.
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988
per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
utilizzati combustibili solidi.
D. Biogas
1. Riferimenti
Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali
UNICHIM.
2. Definizione
Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica
metanogenica di molecole organiche avente le seguenti
caratteristiche:
metano min. 40 per cento vol/vol;
H2S max 1 per cento vol/vol;
potere calorifico inferiore min. 3500 kcal/Nm3.
3. Caratteristiche degli impianti
L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli
stabilimenti in cui si produce:
a) in impianti di combustione di potenza termica
superiore ad 1 MW che garantiscano in tutte le condizioni di
esercizio una efficenza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del
99 per cento e nel rispetto dei valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per
le corrispondenti tipologie di impianti che utilizzano
combustibile gassoso;
b) in motori fissi a combustione interna che, nel
caso si utilizzi biogas da discarica, devono essere dotati di
marmitta catalitica ossidante.
Pag. 82
Allegato 8
(v. articolo 32)
ELENCO DEI BENI ASSOGGETTATI
A SPECIALI NORME DI RICICLAGGIO
1) tubi catodici e prodotti che li impiegano;
2) frigoriferi e sistemi refrigeranti;
3) oli usati;
4) batterie al piombo;
5) imballaggi;
6) detergenti;
7) vernici;
8) computers;
9) lavatrici;
10) lavastoviglie.
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