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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


10484
DDL2195-0065
Progetto di legge Camera n. 2195 - testo presentato - (DDL11-2195)
(suddiviso in 65 Unità Documento)
Unità Documento n.65 (che inizia a pag.57 dello stampato)
...C2195. TESTIPDL
...C2195.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 53.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2195 ZZ11 ZZPD ZZPR
            (Attuazione del diritto comunitario).
    1.  La presente legge costituisce attuazione della direttiva
  91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e della direttiva
  91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.
 
                              Pag. 58
 
 
                              Pag. 59
 
                                                  Allegato  1
                                               (v. articolo 1)
                     CATEGORIE DI RIFIUTI
  Q1  Residui di produzione o di consumo in appresso non
  specificati
  Q2  Prodotti fuori norma
  Q3  Prodotti scaduti
  Q4  Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
  subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali,
  le attrezzature, eccetera contaminati in seguito all'incidente
  in questione
  Q5  Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività
  volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia,
  materiali da imballaggio, contenitori, eccetera)
  Q6  Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso,
  catalizzatori esauriti, eccetera)
  Q7  Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi
  contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento
  esauriti, eccetera)
  Q8  Residui dei processi industriali (ad esempio scorie,
  residui di distillazione, eccetera)
  Q9  Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio
  fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri
  usati, eccetera)
  Q10  Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli
  di tornitura o di fresatura)
  Q11  Residui provenienti dalla estrazione e dalla
  preparazione delle materie prime (ad esempio residui
  provenienti da attività minerarie o petrolifiere, eccetera)
  Q12  Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da
  PCB, eccetera)
  Q13  Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui
  utilizzazione è giuridicamente vietata
  Q14  Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad
  esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle
  famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine,
  eccetera)
  Q15  Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da
  attività di riattamento di terreni
  Q16  Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri
  nelle categorie sopra elencate.
 
                              Pag. 60
 
                                                  Allegato  2
                                               (v. articolo 2)
  CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN
  BASE ALLO LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTI(*) (I
  RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO
                         O DI FANGO)
  Allegato 2.A
      Rifiuti che presentano una qualsiasi delle
  caratteristiche elencate nell'allegato 4 e che consistono
  in:
   1.  Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da
  altre attività mediche
   2.  Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
   3.  Prodotti per la protezione del legno
   4.  Biocidi e prodotti fitosanitari
   5.  Residui di prodotti utilizzati come solventi
   6.  Sostanze organiche alogenate non utilizzate come
  solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
   7.  Sali per rinvenimento contenenti cianuri
   8.  Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
  lavorazione, eccetera)
   9.  Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
  10.  Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti
  elettrici, eccetera)
  11.  Sostanze bituminose provenienti da operazioni di
  raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di
  distillazione, eccetera)
  12.  Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche,
  vernici
  13.  Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
  14.  Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti
  da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
  effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio
  rifiuti di laboratorio, eccetera)
  15.  Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
  ----------
      (*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato 3
  sono fatte intenzionalmente.
 
                              Pag. 61
 
  16.  Prodotti di laboratori fotografici
  17.  Qualunque materiale contaminato da un prodotto della
  famiglia dei dibenzofurani policlorurati
  18.  Qualunqe materiale contaminato da un prodotto della
  famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate
  Allegato 2.B
      Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati
  nell'allegato 3, aventi una delle caratteristiche elencate
  nell'allegato 4 e consistenti in:
  19.  Saponi, corpi grassi, cere di orgine animale o
  vegetale
  20.  Sostanze organiche non alogenate non utilizate come
  solventi
  21.  Sostanze inorganiche senza metalli né composti
  metallici
  22.  Scorie e/o ceneri
  23.  Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di
  dragaggio
  24.  Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
  25.  Polveri metalliche
  26.  Materiali catalitici usati
  27.  Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti
  metallici
  28.  Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad
  esempio: polveri di filtri dell'aria, eccetera) salvo quelli
  previsti ai punti 29, 30 e 33
  29.  Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
  30.  Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione
  dell'acqua
  31.  Residui da decarbonazione
  32.  Residui di colonne scambiatrici di ioni
  33.  Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in
  agricoltura
  34.  Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
  35.  Materiale contaminato
  36.  Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole
  di gas, eccetera) che abbiano contenuto uno o più dei
  costituenti elencati nell'allegato 3
  37.  Accumulatori e pile elettriche
  38.  Oli vegetali
  39.  Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti
  domestici e aventi una delle caratteristiche elencate
  nell'allegato 4
  40.  Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei
  costituenti elencato nell'allegato 3 e aventi una delle
  caratteristiche elencate nell'allegato 4.
 
                              Pag. 62
 
                                                  Allegato  3
                                               (v. articolo 2)
  COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 2B
  QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE
                     DELL'ALLEGATO 4 (*)
      Rifiuti aventi come costituenti:
  C1  Berillio, composti di berillio
  C2  Composti del vanadio
  C3  Composti del cromo esavalente
  C4  Composti del cobalto
  C5  Composti del nickel
  C6  Composti del rame
  C7  Composti dello zinco
  C8  Arsenico, composti dell'arsenico
  C9  Selenio, composti del selenio
  C10  Composti dell'argento
  C11  Cadmio, composti del cadmio
  C12  Composti dello stagno
  C13  Antimonio, composti dell'antimonio
  C14  Tellurio, composti del tellurio
  C15  Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
  C16  Mercurio, composti del mercurio
  C17  Tallio, composti del tallio
  C18  Piombo, composti del piombo
  C19  Solfuri inorganici
  C20  Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di
  calcio
  C21  Cianuri inorganici
  C22  I seguenti metalli alcalini o alcalini-terrosi: litio,
  sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
  C23  Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
  --------
      (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di
  rifiuti pericolosi dell'allegato 2 sono fatte
  intenzionalmente.
 
                              Pag. 63
 
  C24  Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
  C25  Amianto (polvere e fibre)
  C26  Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati
  minerali
  C27  Metallocarbonili
  C28  Perossidi
  C29  Clorati
  C30  Perclorati
  C31  Azoturi
  C32  PCB e/o PCT
  C33  Composti farmaceutici o veterinari
  C34  Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
  antiparassitari, eccetera)
  C35  Sostanze infettive
  C36  Oli di creosoto
  C37  Isocianati, tiocianati
  C38  Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, eccetera)
  C39  Fenoli, composti fenolati
  C40  Solventi alogenati
  C41  Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
  C42  Composti organo-alogenati, escluse le sostanze
  polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente
  allegato
  C43  Composti aromatici, composti organici policiclici ed
  eterociclici
  C44  Ammine alifatiche
  C45  Ammine aromatiche
  C46  Eteri
  C47  Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze
  indicate in altri punti del presente allegato
  C48  Composti organici dello zolfo
  C49  Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
  policlorati
  C50  Qualsiasi prodotto della famiglia delle
  dibenzo-paradiossine policlorate
  C51  Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o
  solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.
 
                              Pag. 64
 
                                                  Allegato  4
                                               (v. articolo 2)
          CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
  H1
  "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per
  effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli
  attriti più del dinitrobenzene
  H2
  "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre
  sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte
  reazione eisotermica
  H3-A
  "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
  - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 ^C
  (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
  - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
  apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
  - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida
  azione di una sorgente di accensione e che continuano a
  bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della
  sorgente di accensione, o
  - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
  normale, o
  - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
  facilmente infiammabili in quantità pericolose
  H3-B
  "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
  infiammabilità è pari o superiore a 21 ^C e inferiore o pari a
  55 ^C
  H4
  "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui
  contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le
  mucose può provocare una reazione infiammatoria
  H5
  "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,
  ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
  per la salute di gravità limitata
  H6
  "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i
  preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
  penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute
  gravi, acuti o cronici e anche la morte
  H7
  "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
  ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro
  o aumentarne la frequenza
 
                              Pag. 65
 
  H8
  "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
  vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
  H9
  "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro
  tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
  malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
  H10
  "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
  ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
  malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la
  frequenza
  H11
  "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione,
  ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti
  genetici ereditari o aumentarne la frequenza
  H12
  Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
  acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
  H13
  Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di
  dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
  ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
  caratteristiche sopra elencate
  H14
  "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono
  presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori
  dell'ambiente.
  --------
        Note
      1.  L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
  "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e
  "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti
  nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
  67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
  ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
  ed amministrative relative alla classificazione,
  all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
  (G.U.C.E. n. L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1), nella versione
  modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (G.U.C.E.
  n. L 259 del 15 ottobre 1979, pag. 10).
      2.  Per quanto concerne l'attribuzione delle
  caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e
  riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni
  supplementari figurano nella guida per la classificazione e
  l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II. D) della
  direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
  direttiva 83/467/CEE della Commissione (G.U.C.E. n. L 257 del
  16 settembre 1983, pag. 1)
  Metodi di prova
      I metodi di prova sono intesi a conferire un significato
  specifico alle definizioni di cui all'allegato III (G.U.C.E.
  n. L 257 del 16 settembre 1983, pag. 1).
      I metodi da utilizzare sono quelli descritti
  nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
  modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione
  (G.U.C.E. n. L 251 del 19 settembre 1984, pag. 1) o dalle
  successive direttive della Commissione che adeguano al
  progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE.  Questi metodi sono
  basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi
  internazionali competenti, in particolare su quelli
  dell'OCSE.
 
                              Pag. 66
 
                                                 Allegato  5A
                                             (v. articolo 1)
                  OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
  D1  Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica,
  eccetera)
  D2  Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio
  biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli,
  eccetera)
  D3  Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti
  pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche
  naturali, eccetera)
  D4  Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di
  fanghi in pozzi, stagni o bacini, eccetera)
  D5  Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio
  sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati
  gli uni dagli altri e dall'ambiente, eccetera)
  D6  Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
  l'immersione
  D7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
  marino
  D8  Trattamento biologico non specificato altrove nel
  presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che
  vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel
  presente allegato
  D9  Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel
  presente allegato che dia origine a composti o a miscugli
  eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente
  allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione,
  eccetera)
  D10  Incenerimento a terra
  D11  Incenerimento in mare
  D12  Deposito permanente (ad esempio sistemazione di
  contenitori in una miniera, eccetera)
  D13  Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni
  di cui al presente allegato
  D14  Ricondizionamento preliminare prima di una delle
  operazioni di cui al presente allegato
  D15  Deposito preliminare prima di una delle operazioni di
  cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo,
  prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
  ----------
      N.B. Nel presente allegato sono ricapitolate le
  operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in
  pratica.  I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per
  la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
  possano recare pregiudizio all'ambiente.
 
                              Pag. 67
 
                                                 Allegato  5B
                                             (v. articolo 1)
          OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITA'
                       DI RICUPERO (*)
  R1  Ricupero o rigenerazione dei solventi
  R2  Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non
  utilizzate come solventi
  R3  Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti
  metallici
  R4  Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche
  R5  Rigenerazione degli acidi o delle basi
  R6  Ricupero dei prodotti che servono a captare gli
  inquinanti
  R7  Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
  R8  Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
  R9  Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo
  per produrre energia
  R10  Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
  dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre
  trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi
  appositamente
  R11  Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
  operazioni indicate da R1 a R10
  R12  Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle
  operazioni indicate da R1 a R11
  R13  Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle
  operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il
  deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui
  sono prodotti.
  --------
      (*) N.B. - Nel presente allegato sono ricapitolate le
  operazioni di ricupero così come esse sono effettuate in
  pratica.  I rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per
  la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
  possano recare pregiudizio all'ambiente.
 
                              Pag. 68
 
                                                  Allegato  6
                                            (v. articolo 29)
         PRIMO ELENCO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO
                       DI MATERIE PRIME
  1.   Carta - Cartone - Poliaccoppiati.
      Provenienza: raccolta differenziata RSU in contenitori
  appositi; altre raccolte differenziate; imballaggi e
  contenitori; scarti cellulosici delle industrie cartarie,
  cartotecniche, della trasformazione della carta e cartone,
  grafiche e di legatoria e allestimento, giornalame, libri,
  stampati resi usati e/o invenduti e/o deteriorati, scarti e
  cascami di lavorazione degli imballaggi poliaccoppiati
  costituiti da carta, polietilene ed alluminio.
      Destinazione: industria cartaria, industria
  trasformatrice di materie plastiche.
  2.   Vetro sia integro che in rottami.
      Provenienza: raccolta differenziata di RSU; altre
  raccolte differenziate; sfridi industriali.
      Destinazione: industria vetraria; industria ceramica.
  3.   Metalli ferrosi e non ferrosi.
      Provenienza: raccolta differenziata di RSU; sfridi e
  scarti industriali; imballaggi, fusti, latte, vuoti;
  rottamazione di manufatti, apparecchiature e macchinari;
  scarti di residui di magazzino, di materie prime o prodotti
  non rispondenti a specifiche tecniche convenute tra produttore
  e consumatore.  Schiumature da forni fusori di metalli.
  Colaticci da operazioni di colata di metalli.  Polveri; scorie
  da industrie metallurgiche non ferrose.
      Destinazione:
         a)  metalli ferrosi - acciaierie e fonderie;
         b)  metalli non ferrosi: industrie metallurgiche
  non ferrose per riutilizzo e fonderie di prima e seconda
  fusione.
  4.   Resine artificiali e sintetiche.
      Provenienza: raccolta differenziata di RSU; altre
  raccolte differenziate; sfridi industriali; imballaggi e
  contenitori.
 
                              Pag. 69
 
      Destinazione: industrie trasformatrici di materie
  plastiche; industrie delle fibre chimiche; industria tessile,
  additivazione bitumi.
  5.   Residui anche vegetali e ritagli di fibre.  Filati e
  tessuti di tipo naturale, artificiale e sintetico.
      Provenienza: industria tessile e raccolta.
      Destinazione: industria tessile, delle fibre cartarie,
  farmaceutica e cosmetica.
  6.   Materiali inerti di natura lapidea.
      Provenienza: sfridi e rottami di laterizio di ceramica
  cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti
  da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non
  provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e
  costruzioni purché privi di amianto.
      Destinazione: attività di produzione di miscele e
  conglomerati destinati al rispristino ambientale o
  all'edilizia; industria ceramica; cementerie; rilevati e
  sottofondi stradali.
  7.  Scarti e ritagli di cuoio e pellame.
      Provenienza: industria calzaturiera, della pelletteria e
  dell'abbigliamento in generale.
      Destinazione: industria calzaturiera della pelletteria e
  dell'abbigliamento in generale.
  8.  Scarti e truciolame di legno non trattato.
      Provenienza: industria della falegnameria e
  carpenteria
      Destinazione: industria della falegnameria e carpenteria;
  industria cartaria
  9.  Pallets.
      Provenienza: settori dell'industria, commercio,
  artigianato e agricoltura
      Destinazione: riutilizzo diretto pannellifici
  10.  Gomma - Lavorazione - Trasformazione.
      Provenienza: cascami (sfridi, polvere, raspatura,
  spellatura, ritagli) e scarti di prodotti in gomma (naturale e
  sintetica, vulcanizzata e non); spezzoni di cavi ricoperti di
  gomma e plastica
 
                              Pag. 70
 
      Destinazione: industria della gomma per riutilizzo,
  rigenerazione, macinazione, eccetera; industria di recupero di
  metalli non ferrosi, industrie di recupero della plastica
  11.  Materiali assimilabili inerti.
      Provenienza: calci di defecazione; solfato di calcio da
  neutralizzazione eluiti resini: pietrisco di vagliatura del
  calcare; scarti di vagliatura latte calce
      Destinazione: ripristino ambientale e/o produzione di
  leganti e materiali da costruzione in genere
  12.  Mastice e collanti in genere.
      Provenienza: industria imballaggi metallici
      Destinazione: industria e rivestimenti sintetici
  13.  Ceneri volanti e pesanti.
      A) Da combustione di carbone
      Provenienza: centrali termoelettriche
      Destinazione: cementerie, industria dei conglomerati
  cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in
  generale.  Rilevati e sottofondi stradali.  Recupero ambientale
  controllato
      B) Da combustione di oli minerali
      Provenienza: centrali termoelettriche
      Destinazione: estrazione del vanadio; industria dei
  conglomerati cementizi, dei calcestruzzi e dei prodotti per
  l'edilizia in generale.  Recupero ambientale controllato
  14.  Loppe d'alto forno granulate e scorie di
  fusione.
      Provenienza: acciaierie, industria metallurgica,
  produzione fosforo
      Destinazione: cementerie, attività di produzione di
  miscele e conglomerati destinati all'edilizia e ai
  riempimenti.  Rilevati e sottofondi stradali
  15.  Gessi chimici.
      Provenienza: impianti di desolforazione, produzione
  fosfati, produzione acido fluoridrico, gessi rossi di
  produzione di biossido e titanio, neutralizzazione dell'acido
  solforico proveniente dalla produzione di viscosa (rayon).
      Destinazione: cementerie, industria dei prodotti per
  l'edilizia.
 
                              Pag. 71
 
  16.  Gessi chimici bianchi.
      Provenienza: produzione di biossido di titanio.
      Destinazione: produzione di miscele e conglomerati per
  l'edilizia di recupero ambientale.
  17.  Sfridi di manufatti e calchi di gesso.
      Provenienza: produzione della ceramica, produzione di
  pannelli di gesso.
      Destinazione: cementerie, industria di prodotti per
  l'edilizia.
  18.  Composti di calcio - silicio - alluminio - ferro
  (quali carbonato e idrato di calcio, scorie alluminose, silici
  colloidali).
      Provenienza: industrie, chimiche, impianti e processi di
  depurazione.
      Destinazione: cementerie, industrie di prodotti per
  l'edilizia.
  19.  Silica fumes.
      Provenienza: produzione di leghe di ferro - silicio.
      Destinazione: cementerie, industrie di prodotti per
  l'edilizia.
  20.  Argille calcinate.
      Provenienza: impianti per la produzione di argilla
  espansa o di laterizi.
      Destinazione: cementerie.
  21.  Scaglie di laminazione.
      Provenienza: impianti di depurazione acque di
  laminazione, impianti di colata continua, impianti di
  trafilazione.
      Destinazione: industria del cemento, industria
  siderurgica.
  22.  Polveri di ossido di ferro.
      Provenienza: impianti di generazione degli esausti di
  decapaggio.
      Destinazione: industria chimica, industria del
  cemento.
 
                              Pag. 72
 
  23.  Sottopezzatura e polveri di calce.
      Provenienza: forni produzione calce.
      Destinazione: industria della calce ed edile.
  24.  Residui della lavorazione delle pelli non trattate con
  cromo.
      Provenienza: rifilature, scarti, carniccio, marigliature,
  moliture.
      Destinazione: industria delle pelli e del cuoio, degli
  emulsionanti, dei tensioattivi, dei collanti e del cemento.
  25.  Residui di pelle trattate con cromo.
      Provenienza: industria conciaria
      Destinazione: produzione di cuoio rigenerato
  26.  Refrattari di recupero.
      Provenienza: industria con processi ad alta
  temperatura
      Destinazione: cementerie e industrie dei refrattari
  27.  Cenere di pirite.
      Provenienza: impianti per la produzione di acido
  solforico
      Destinazione: cementerie
  28.  Terre di fonderia e sabbie esauste.
      Provenienza: fonderie
      Destinazione: cementerie
  29.  Residui di lavorazione dell'industria olearia e
  margariniera.
      Provenienza: estrazione degli oli dai semi e dalle sanse,
  raffinazione degli oli di oliva e di semi, produzione della
  margarina
      Destinazione: industria dell'alimentazione del bestiame,
  industria chimica dei fertilizzanti, industria del cemento
 
                              Pag. 73
 
  30.  Pasta di zolfo.
      Provenienza: depurazione dei gas di cokeria
      Destinazione: produzione di acido solforico
  31.  Terra da coltivo.
      Provenienza: operazioni di pulizia delle barbabietole e
  dei prodotti vegetali eduli da parte di industrie
  agroalimentari
      Destinazione: restituzione alle attività agricole;
  utilizzo florovivaistico, ripristino dei profili
  paesistici.
  32.  Residui contenenti caprolattame e suoi
  oligomeri.
      Provenienza: Impianti di polimerizzazione di naylon
      Destinazione: produzione di caprolattame da utilizzare
  nella produzione di poliammide sei.
 
                              Pag. 74
 
                                                  Allegato  7
                                            (v. articolo 29)
    PRIMO ELENCO DEI RIFIUTI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI
               O AVVIATI AL RECUPERO ENERGETICO
  A. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole
  1.  Riferimenti
      Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI (9220), manuali
  UNICHIM
  2.  Definizione
      Prodotti costituiti esclusivamente dai seguenti
  residui:
        residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da
  granella, piante oleaginose, eccetera)
        residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di
  potature di piante da frutto, eccetera)
        residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais,
  steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto,
  eccetera)
        residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di
  trebbiatura, vinaccioli e vinacce, sanse, gusci, eccetera)
  3.  Caratteristiche dell'impianto
      L'utilizzazione dei combustibili di cui alla lettera A è
  consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da
  rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai
  sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti
  tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili
  solidi.
      Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale
  superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
          a)  bruciatore pilota a combustibile gassoso o
  liquido;
          b)  alimentazione automatica del combustibile;
          c)  regolazione automatica del rapporto
  aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
          d)  controllo in continuo dell'ossido di carbonio
  e della temperatura nell'effluente gassoso.
 
                              Pag. 75
 
  B. Sottoprodotti e residui di cicli produttivi.
  Riferimenti
  Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali
  UNICHIM.
  1.  Residui di lavorazione del legno e affini
  1.1. Definizione
      Scarti ed agglomerati anche in polvere a base
  esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del
  legno (I e II lavorazione, produzione pannelli, mobili,
  articoli per edilizia, eccetera) privi di rivestimento in PVC,
  aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
          a)  un contenuto massimo di resine collanti del 2
  per cento (come peso secco/peso secco di pannello)
          b)  un contenuto massimo di resina
  urea-formaldeide del 12 per cento (come peso secco/peso secco
  di pannello).
  1.2. Caratteristiche dell'impianto
      L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 1 è
  consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da
  rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai
  sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti
  tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili
  solidi.
      Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale
  superiore ad 0.5 MW esso deve essere provvisto di:
          a)  bruciatore pilota a combustibile gassoso o
  liquido;
          b)  alimentazione automatica del combustibile;
          c)  regolazione automatica del rapporto
  aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
          d)  controllo in continuo dell'ossido di carbonio
  e della temperatura nell'effluente gassoso.
  2.  Sanse esauste e farina di vinaccioli.
  2.1. Definizione.
      Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio
  da sanse vergini e farina di vinaccioli derivante da impianti
  di estrazione di olio da vinaccioli prive di residui di
  solventi e aventi le seguenti caratteristiche:
          a)  un contenuto massimo di umidità del 20 per
  cento;
          b)  un contenuto massimo di zolfo dello 0,1 per
  cento (in peso sul secco);
 
                              Pag. 76
 
          c)  un PCI (potere calorifero inferiore) minimo
  pari a 4000 Kcal/Kg (sul secco).
  2.2. Caratteristiche dell'impianto.
      L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 2 è
  consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da
  rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai
  sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti
  tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili
  solidi.
      Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale
  superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
        a)  bruciatore pilota a combustibile gassoso o
  liquido;
        b)  alimentazione automatica del combustibile;
        c)  regolazione automatica del rapporto
  aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
        d)  controllo in continuo dell'ossido di carbonio
  e della temperatura nell'effluente gassoso.
  3.  Carta, cartone e poliaccoppiati.
  3.1. Definizione.
      Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria,
  grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e
  poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio,
  aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore
  di 3000 Kcal/Kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate
  ai seguenti valori di combustibile convenzionale:
        Potere calorifico inferiore 4000 Kcal/Kg
        ceneri 10 per cento in peso
        zolfo 0,3 per cento in peso.
      Il combustibile non deve essere contaminato da composti
  metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della
  Repubblica n. 915 del 1982 in concentrazioni superiori ad un
  decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della
  deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato
  interministeriale  ex  articolo 5 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e non deve
  contenere più dello 0,4 per cento in peso (sul secco) di cloro
  e non più dello 0,04 per cento in peso (sul secco) di altri
  alogenuri.
  3.2. Caratteristiche dell'impianto.
      L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 3 è
  consentita in impianti di potenza terminca nominale non
  inferiore a 3 MW.
      Detti impianti devono essere provvisti di:
        a)  bruciatore pilota a combustibile gassoso o
  liquido;
 
                              Pag. 77
 
        b)  alimentazione automatica del combustibile;
        c)  regolazione automatica del rapporto
  aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
        d)  controllo in continuo dell'ossigeno,
  dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente
  gassoso;
  devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio
  una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99 per
  cento e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni
  riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per
  cento in volume:
        polveri 30 mg/Nmc;
        HCl 30 mg/Nmc;
        HF 2 mg/Nmc;
        A1 (nel caso il combustibile contenga alluminio) 5
  mg/Nmc;
      Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
  minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988
  per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
  utilizzati combustibili solidi.
  4.  Pneumatici fuori uso.
  4.1. Definizione.
      Pneumatici e frammenti di pneumatici per vetture ed
  autocarri, derivanti da attività di sostituzione o da impianti
  di ricostruzione di pneumatici usati, aventi le seguenti
  caratteristiche:
        a)  un contenuto massimo di zolfo del 1,5 per
  cento (in peso);
        b)  un contenuto massimo di ferro del 22 per cento
  (in peso);
        c)  un contenuto massimo di ossido di zinco del
  3,5 per cento (in peso);
        d)  un potere calorifico inferiore minimo di 6000
  Kcal/Kg.
  4. 2.  Caratteristiche dell'impianto:
      L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 4 è
  consentita in impianti di potenza termica nominale non
  inferiore a 6 MW.
      Detti impianti devono essere provvisti di:
         a)  bruciatore pilota a combustibile gassoso o
  liquido;
         b)  alimentazione automatica del combustibile;
         c)  regolazione automatica del rapporto
  aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
         d)  controllo in continuo dell'ossigeno,
  dell'ossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della
  temperatura nell'effluente gassoso;
 
                              Pag. 78
 
      devono inoltre garantire in tutte le condizioni di
  esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
        temperatura della camera di combustione, min. 950 ^C
        temperatura della camera di combustione per impianti a
  letto fluido, min. 850 ^C
        efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min. 99 per
  cento
        tenore di ossigeno nei fumi in volume, min. 4 per
  cento
      e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni
  riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per
  cento in volume:
        polveri, 30 mg/Nmc
        HCl, 30 mg/Nmc
        HF, 2 mg/Nmc
        Carbonio organico totale, 30 mg/Nmc
        Ossidi di zolfo, 300 mg/Nmc
        PCDD+PCDF (come diossina equivalente), 0,1 mg/Nmc
        Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 0,1 mg/Nmc.
      Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
  minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988
  per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
  utilizzati combustibili solidi.
  5.  Residuo pesante da vacuum.
  5. 1.  Definizione.
      Residuo bituminoso derivante da distillazioni sotto vuoto
  di raffineria avente le seguenti caratteristiche:
       contenuto massimo di zolfo pari al 5,5 per cento in
  peso
       contenuto massimo di vanadio pari a 500 mg/kg
       contenuto massimo di Nickel pari a 150 mg/kg.
  5. 2.  Caratteristiche dell'impianto.
      Il combustibile di cui al punto 5 può essere utilizzato
  in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW
  ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso
  alimentare, purché durante il processo produttivo o di
  combustione i composti dello zolfo siano fissati e/o combinati
  in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto
  che si ottiene.
      Gli impianti devono inoltre essere costruiti ed eserciti
  in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi
  fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le
  corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
  utilizzati combustibili liquidi.
 
                              Pag. 79
 
  6.  Solventi e miscugli di solventi organici.
  6. 1.  Definizione:
         a)  solventi organici non clorurati con potere
  calorifico inferiore minimo pari a 4.000 Kcal/kg, non
  contaminati da composti metallici di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in concentrazioni
  superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2
  della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
  interministeriale  ex  articolo 5 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
         b)  solventi organici clorurati o altri idrocarburi
  liquidi con tenore in cloro inferiore o uguale al 2 per cento,
  aventi le caratteristiche soprariportate.
  6. 2.  Caratteristiche dell'impianto.
      Il combustibile di cui al punto 6 può essere utilizzato
  in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW
  ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso
  alimentare, purché durante il processo produttivo o di
  combustione i gas acidi siano fissati e/o combinati in
  percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto che
  si ottiene.  Gli impianti devono inoltre essere costruiti ed
  eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione
  minimi fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le
  corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
  utilizzati combustibili liquidi.
  C. Combustibile derivato da rifiuti (RDF).
  1.  Riferimenti
      Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali
  UNICHIM.
  2.  Definizione
      Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o
  speciali, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei
  rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o
  cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico,
  riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti,
  materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di
  inquinanti entro i seguenti limiti:
        umidità max 25 per cento;
        P.C.I. sul tal quale 3.000 kcal/kg;
        ceneri sul tal quale in peso max 20 per cento;
        cloro sul tal quale in peso max 0,7 per cento;
        zolfo sul tal quale in peso max 0,5 per cento;
        Pb sul secco max 100 mg/kg;
 
                              Pag. 80
 
        Cr sul secco max 50 mg/kg;
        Cu sul secco max 150 mg/kg;
        Mn sul secco max 150 mg/kg;
        Zn sul secco max 500 mg/kg;
        Ni sul secco max 20 mg/kg;
        As sul secco max 10 mg/kg;
        Cd+Hg sul secco max 10 mg/kg;
        Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale max 900 mg/kg.
      Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la
  temperatura di rammollimento delle ceneri.
  3.  Caratteristiche dell'impianto
      L'utilizzazione dell'RDF è consentita in impianti di
  potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
      Gli impianti devono essere provvisti di:
          a)  bruciatore pilota a combustibile gassoso o
  liquido;
          b)  alimentazione automatica del combustibile;
          c)  regolazione automatica del rapporto
  aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
          d)  controllo in continuo dell'ossigeno,
  dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente
  gassoso;
  devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio
  i seguenti requisiti minimi operativi:
        temperatura della camera di combustione min. 950 ^C;
        temperatura della camera di combustione per impianti a
  letto fluido min. 850 ^C;
        efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min. 99 per
  cento;
        tenore di ossigeno nei fumi in volume min. 4 per
  cento;
  e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
  ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per cento in
  volume:
        polveri 30 mg/Nmc;
        Pb+Cr (III)+Cu+Mn+Zn 5 mg/Nmc;
        Pb 3 mg/Nmc;
        HCl 30 mg/Nmc;
        HF 2 mg/Nmc;
        carbonio organico totale 30 mg/Nmc;
        ossidi di zolfo 300 mg/Nmc;
 
                              Pag. 81
 
        PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc;
        idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc.
      Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
  minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988
  per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano
  utilizzati combustibili solidi.
  D. Biogas
  1.  Riferimenti
      Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali
  UNICHIM.
  2.  Definizione
      Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica
  metanogenica di molecole organiche avente le seguenti
  caratteristiche:
        metano min. 40 per cento vol/vol;
        H2S max 1 per cento vol/vol;
        potere calorifico inferiore min. 3500 kcal/Nm3.
  3.  Caratteristiche degli impianti
      L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli
  stabilimenti in cui si produce:
          a)  in impianti di combustione di potenza termica
  superiore ad 1 MW che garantiscano in tutte le condizioni di
  esercizio una efficenza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del
  99 per cento e nel rispetto dei valori limite minimi di
  emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per
  le corrispondenti tipologie di impianti che utilizzano
  combustibile gassoso;
          b)  in motori fissi a combustione interna che, nel
  caso si utilizzi biogas da discarica, devono essere dotati di
  marmitta catalitica ossidante.
 
                              Pag. 82
 
                                                  Allegato  8
                                              (v. articolo 32)
                 ELENCO DEI BENI ASSOGGETTATI
               A SPECIALI NORME DI RICICLAGGIO
   1) tubi catodici e prodotti che li impiegano;
   2) frigoriferi e sistemi refrigeranti;
   3) oli usati;
   4) batterie al piombo;
   5) imballaggi;
   6) detergenti;
   7) vernici;
   8)  computers;
   9) lavatrici;
  10) lavastoviglie.
 
DATA=930202 FASCID=DDL11-2195 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2195 TOTPAG=0082 TOTDOC=0065 NDOC=0065 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0057 RIGINIZ=022 PAGFIN=0082 RIGFIN=015 UPAG=SI PAGEIN=57 PAGEFIN=82 SORTRES= SORTDDL=219500 00 FASCIDC=11DDL2195 SORTNAV=0219500 000 00000 ZZDDLC2195 NDOC0065 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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