| (Cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
d'ufficio o su richiesta del
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pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in
situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di
cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1
dell'articolo 6, salvo che, nel caso di trasferimento della
residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale
requisito.
2. La cancellazione dall'albo, di cui al comma 1, è
disposta dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso
di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a)
del comma 1.
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