| (Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine).
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene
mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella
sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di
ultima residenza dell'interessato.
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