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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1054
DDL0122-0017
Progetto di legge Camera n. 122 - testo presentato - (DDL11-122)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C122. TESTIPDL
...C122.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC122 ZZ11 ZZPD ZZPR
  (Scioglimento del consiglio regionale o provinciale
                        dell'ordine).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
  richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
  violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
  sciolto.  Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e
  motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
    2.  In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
  sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario,
  il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
  scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
  del nuovo consiglio.
    3.  Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
  del commissario sono disposti con decreto del Ministro di
  grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dal
  verificarsi dei casi di cui al comma 1.
 
                              Pag. 13
 
    4.  Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
  iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più
  di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che
  lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-122 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0122 TOTPAG=0022 TOTDOC=0034 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=018 PAGFIN=0013 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=012200 00 FASCIDC=11DDL0122 SORTNAV=0012200 000 00000 ZZDDLC122 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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