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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1065
DDL0122-0028
Progetto di legge Camera n. 122 - testo presentato - (DDL11-122)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C122. TESTIPDL
...C122.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC122 ZZ11 ZZPD ZZPR
                 (Procedimento disciplinare).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
  il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
  procuratore della Repubblica competente per territorio.
    2.  Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
  la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
  a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a
  trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
  sentito.
 
                              Pag. 19
 
  L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
    3.  Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
  all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
  per territorio.
    4.  In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
  commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
  per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
  all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-122 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0122 TOTPAG=0022 TOTDOC=0034 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=027 PAGFIN=0019 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=012200 00 FASCIDC=11DDL0122 SORTNAV=0012200 000 00000 ZZDDLC122 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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