| (Esame di Stato).
1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
Stato cui è ammesso il laureato in scienze naturali che
dimostri di aver svolto, post lauream, uno studio
naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo. La
documentazione dello studio deve essere avallata da un
istituto o dipartimento universitario, oppure da un ente
pubblico, oppure da uno studio professionale riconosciuto.
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2. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale di dottore naturalista sono
determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del
Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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