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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1069
DDL0122-0032
Progetto di legge Camera n. 122 - testo presentato - (DDL11-122)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C122. TESTIPDL
...C122.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC122 ZZ11 ZZPD ZZPR
                     (Norme transitorie).
    1.  Sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione
  di cui al comma 2 dell'articolo 29, il requisito di cui alla
  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da
  quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di
  laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale
  per un periodo di almeno due anni.
    2.  Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori
  naturalisti i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i
  dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi
  albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in
  modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non
  inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che
  ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    3.  L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
  la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-122 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0122 TOTPAG=0022 TOTDOC=0034 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=010 PAGFIN=0021 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=012200 00 FASCIDC=11DDL0122 SORTNAV=0012200 000 00000 ZZDDLC122 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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