Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1070
DDL0122-0033
Progetto di legge Camera n. 122 - testo presentato - (DDL11-122)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C122. TESTIPDL
...C122.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC122 ZZ11 ZZPD ZZPR
             (Formazione dell'albo provvisorio).
    1.  Nella prima applicazione della presente legge, una
  commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della legge stessa, alla formazione di un albo
  nazionale provvisorio
 
                              Pag. 22
 
  e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli
  dell'ordine.  Con lo stesso decreto sono fissate le modalità
  per la formazione dell'albo provvisorio.
    2.  La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
  Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
  di Corte di cassazione, che la presiede, e da quattro membri
  di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
  della professione di dottore naturalista oppure che siano
  titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di
  base o con applicazione professionale nel settore
  naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze
  naturali.  Sono addetti all'ufficio di segreteria della
  commissione magistrati e funzionari del Ministero di grazia e
  giustizia.
    3.  In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
  le veci il membro più anziano per età.
    4.  Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno
  dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli
  dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio
  libere professioni della Direzione generale degli affari
  civili e delle libere professioni.
    5.  La commissione delibera con la presenza di almeno tre
  membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
    6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
    7.  La commissione, completata la formazione dell'albo
  provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
  il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la
  pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-122 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0122 TOTPAG=0022 TOTDOC=0034 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=028 PAGFIN=0022 RIGFIN=030 UPAG=SI PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=012200 00 FASCIDC=11DDL0122 SORTNAV=0012200 000 00000 ZZDDLC122 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati