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Onorevoli Colleghi! - La tutela dell'ambiente e la
protezione della natura richiedono adeguate professionalità.
Accade ancora troppo spesso che, anche per carenza di adeguate
competenze professionali o per sottoutilizzazione di
competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di
tutela dell'ambiente non trovino applicazione reale ed
efficace o, peggio, si debba assistere ad interventi motivati
formalmente da esigenze di tutela che producono invece danni
ambientali.
Con il provvedimento al nostro esame si disciplina la
professione di dottore naturalista, chiamata a svolgere un
ruolo particolarmente importante nella tutela dell'ambiente e
nella protezione della natura.
Tale nuova disciplina si propone di raggiungere due
obiettivi: con l'introduzione di un esame di Stato e
dell'obbligo di uno studio a carattere interdisciplinare
applicativo, successivi al diploma di laurea in scienze
naturali, richiedere a chi esercita la professione di dottore
naturalista un'ulteriore qualificazione professionale sempre
più strettamente legata e corrispondente alle esigenze di
tutela ambientale e di protezione della natura; con
l'istituzione dell'albo e dell'ordine dei naturalisti,
superare una situazione di immotivata discriminazione di
questa professione rispetto ad altre, sia in generale che
negli interventi multidisciplinari di tutela ambientale,
garantendo altresì maggiori possibilità di controllo, con
relative sanzioni.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
1989, riguardante "modifiche all'ordinamento didattico
universitario al corso di laurea in scienze naturali", nella
definizione dell'indirizzo generale e didattico di questo
corso di laurea è stato già fissato l'obiettivo di attribuire
al naturalista un ruolo "sia esso ricercatore, che
professionista".
Ed in particolare, ma non solo, nell'indirizzo
"conservazione della natura e delle sue risorse", indicato dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, si
precisa che tale indirizzo è finalizzato ad esprimere
specifiche competenze del naturalista nello studio, nella
progettazione, nella gestione, nell'attività di consulenza
relative a:
parchi e riserve naturali;
musei naturalistici ed orti botanici;
in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla
tutela di specie viventi;
nella conservazione e valorizzazione di beni geologici e
paleontologici;
negli studi e nelle valutazioni di impatto ambientale.
La specifica previsione normativa di un ruolo
professionale, un così ampio e delicato ambito di intervento,
uniti ad un consistente sviluppo sia dei laureati che degli
iscritti a questo corso di laurea (in dieci anni gli iscritti
sono quasi raddoppiati, sfiorando ormai le 10 mila unità,
distribuiti in 26 università su tutto il territorio nazionale,
e raggiungendo ormai circa 500 nuovi laureati all'anno), la
crescente domanda di questa competenza professionale: tutto
ciò rende necessario disciplinare in modo adeguato questa
professione.
La legislazione vigente, europea, nazionale e regionale,
richiede numerosi, articolati interventi che rientrano nelle
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competenze della professione di dottore naturalista. In
particolare:
a) la classificazione e la valutazione del ruolo
ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle
caratteristiche geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi
naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o
marini;
b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del
territorio ai fini di pianificazione e di progettazione, con
redazione di carte della vegetazione, faunistiche,
pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e,
per le parti di competenza naturalistica, di carte
antropologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;
c) l'elaborazione e la restituzione di dati
naturalistici computerizzati: la realizzazione e riproduzione
di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero
ambientale;
d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e
sinecologia per le parti che richiedono competenze
scientifico-naturalistiche;
e) le ricerche e le sintesi con finalità di
qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia,
fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la
parte di competenza naturalistica, di paleontologia,
climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica,
antropologia, paleontologia ed archeologia;
f) l'analisi previsionale degli effetti prodotti da
agenti inquinanti o sospetti inquinanti sugli ecosistemi e
sulle comunità viventi, l'esecuzione di analisi di qualità
ambientale mediante l'impiego di singole specie o associazioni
di specie, vegetali o animali;
g) lo studio, la progettazione, la direzione, la
stima, i collaudi, la verifica e la sorveglianza, per gli
aspetti di carattere naturalistico, delle opere di bonifica
dal rumore mediante barriere verdi o miste;
h) lo studio, la valutazione ed il bilancio di
impatto ambientale, per gli aspetti di carattere
naturalistico, nonché lo studio e la raccolta dati per la
realizzazione di carte e di mappe di rischio ambientale;
i) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la stima, il collaudo, la verifica, per la parte
di competenza naturalistica, degli interventi di tutela, di
ripristino ambientale nonché di sistemazione geomorfologica e
idrogeologica dei corpi idrici;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la stima, il collaudo, la verifica degli
interventi naturalistici nella trasformazione e nel
miglioramento fondiario, nelle opere di bonifica,
nell'utilizzazione e regimazione delle acque, per la
conservazione del suolo, la prevenzione degli incendi boschivi
e la tutela ed il ripristino delle spiagge;
m) lo studio, la progettazione e la redazione di
piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e
della relativa zonizzazione naturalistica;
n) lo studio, la progettazione, la stima, il
collaudo di tutti gli interventi naturalistici inerenti la
pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e
i piani particolareggiati, la realizzazione di parchi e
riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di
rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e
marini;
o) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la misura, la stima, il collaudo e la verifica
delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina,
messa a dimora e cura di essenze vegetali; l'individuazione,
la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e
alberi presenti nell'area considerata ai fini della
realizzazione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree
verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza
pubblica;
p) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la
progettazione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli
e delle loro aree marginali ai fini della tutela, della
fruizione, del recupero e della valorizzazione
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didattica, paesaggistica e socioeconomica del
territorio e delle sue risorse naturali;
q) lo studio, il censimento, nonché la
progettazione naturalistica e la pianificazione di interventi
sul patrimonio faunistico del territorio ai fini del
ripopolamento, della reintroduzione e del riequilibrio
ambientale;
r) lo studio, la pianificazione, la progettazione,
in ambiente naturale, di strutture e percorsi di istruzione,
interpretazione ed educazione ambientale, o
didattico-turistico-ricreativi, nonché la progettazione, la
realizzazione e la cura di mostre, musei, centri didattici,
erbari, acquari, terrari, esposizioni riguardanti il campo
delle scienze naturali;
s) la redazione di elaborati grafici e cartografie,
i lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che
extraurbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o
necessari alla realizzazione e alla integrazione dei punti
precedenti;
t) la fotointerpretazione e la fotorestituzione
relative agli studi, progettazioni e interventi di cui alle
lettere precedenti.
Il testo unificato al nostro esame è il risultato di
un'iniziativa parlamentare avviata con le proposte di legge n.
122, presentata dall'onorevole Coloni e da altri deputati, la
n. 953, presentata dall'onorevole Poggiolini e da altri
deputati, e la n. 1856, presentata dal sottoscritto.
Il testo al nostro esame prevede all'articolo 1 la
definizione della professione di dottore naturalista, i
programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e
l'istituzione dell'albo dei dottori naturalisti; all'articolo
2 prevede l'istituzione dell'ordine dei dottori naturalisti;
all'articolo 3 viene regolata la situazione transitoria;
all'articolo 4 si istituisce l'albo provvisorio ed
all'articolo 5 si incarica un Commissario straordinario di
provvedere all'albo fino all'insediamento dei suoi organi
ordinari; all'articolo 6 si prevede che agli oneri derivanti
dall'istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori
naturalisti si fa fronte mediante i contributi versati dagli
iscritti all'albo medesimo.
Auspico, quindi, che la Camera voglia approvare con
celerità il provvedimento, al fine di disciplinare con
chiarezza una professione che riveste un ruolo di rilievo
nella tutela dell'ambiente.
Edo RONCHI, Relatore.
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