| (Attività professionale e albo dei dottori
naturalisti).
1. Formano oggetto della professione di dottore
naturalista le attività che hanno attinenza con il campo delle
scienze naturali e che richiedono conoscenze interdisciplinari
delle problematiche naturalistiche.
2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore naturalista è subordinato al
superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che
abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze naturali e
che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del
diploma di laurea, uno studio naturalistico a carattere
interdisciplinare applicativo.
3. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello
studio a carattere interdisciplinare applicativo di cui al
comma 2, sono determinati, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario
nazionale.
4. Di norma in ciascuna regione e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano è istituito l'albo professionale dei
dottori naturalisti, al quale sono iscritti coloro che
intendono esercitare la professione di cui al comma 1.
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5. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di
uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno
Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) non avere riportato condanne penali passate in
giudicato per reati che comportino la radiazione dall'albo,
fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la
riabilitazione;
d) essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione;
e) avere la residenza nel territorio della
Repubblica.
6. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato.
7. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, le modalità di iscrizione all'albo, i suoi
organi e le loro funzioni, nonché le sanzioni disciplinari,
ivi compresi i casi di cancellazione.
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