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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1074
DDL0122-0003
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
Pag. 5 TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ---- Disciplina della professione di dottore naturalista
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
  (Attività professionale e albo dei dottori
                        naturalisti).
      1.  Formano oggetto della professione di dottore
  naturalista le attività che hanno attinenza con il campo delle
  scienze naturali e che richiedono conoscenze interdisciplinari
  delle problematiche naturalistiche.
    2.  Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
  professione di dottore naturalista è subordinato al
  superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che
  abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze naturali e
  che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del
  diploma di laurea, uno studio naturalistico a carattere
  interdisciplinare applicativo.
    3.  I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
  dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello
  studio a carattere interdisciplinare applicativo di cui al
  comma 2, sono determinati, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, con regolamento
  approvato con decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
  dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario
  nazionale.
    4.  Di norma in ciascuna regione e nelle province autonome
  di Trento e di Bolzano è istituito l'albo professionale dei
  dottori naturalisti, al quale sono iscritti coloro che
  intendono esercitare la professione di cui al comma 1.
 
                               Pag. 6
 
    5.  Per essere iscritti all'albo è necessario:
        a)  essere cittadino italiano, ovvero cittadino di
  uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno
  Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
        b)  godere dei diritti civili;
        c)  non avere riportato condanne penali passate in
  giudicato per reati che comportino la radiazione dall'albo,
  fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la
  riabilitazione;
        d)  essere in possesso dell'abilitazione
  all'esercizio della professione;
        e)  avere la residenza nel territorio della
  Repubblica.
    6.  L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la
  professione in tutto il territorio dello Stato.
    7.  Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro tre
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  proprio decreto, le modalità di iscrizione all'albo, i suoi
  organi e le loro funzioni, nonché le sanzioni disciplinari,
  ivi compresi i casi di cancellazione.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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