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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1075
DDL0122-0004
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ---- Disciplina della professione di dottore naturalista
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
              (Ordine dei dottori naturalisti).
      1.  Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei
  dottori naturalisti, che è istituito con decreto del Ministro
  di grazia e giustizia.
    2.  L'ordine è strutturato di norma a livello regionale e,
  limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a
  livello provinciale.
    3.  Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione
  superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento
  iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha
  sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere
  istituita una ulteriore sede dell'ordine nell'ambito della
  stessa regione.
 
                               Pag. 7
 
    4.  Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di
  elezione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine e
  del consiglio nazionale dell'ordine, nonché le funzioni e le
  modalità di funzionamento dei suddetti organi.
    5.  Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza
  sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=022 PAGFIN=0007 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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