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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1076
DDL0122-0005
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ---- Disciplina della professione di dottore naturalista
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                     (Norme transitorie).
      1.  In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo
  dei dottori naturalisti coloro che posseggono i requisiti di
  cui all'articolo 1, comma 5, lettere  a),   b),
  c)  ed  e)  e che abbiano compiuto, dopo il
  conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali,
  pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
    2.  Possono essere altresì iscritti all'albo dei dottori
  naturalisti i biologi, i geologi, i dottori agronomi, i
  dottori forestali, gli ingegneri e gli architetti iscritti nei
  rispettivi albi professionali che abbiano esercitato
  effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per
  un periodo non inferiore a quattro anni, le attività di cui
  all'articolo 1, comma 1, e che ne facciano domanda entro il
  termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  L'iscrizione all'albo dei dottori naturalisti
  comporta la cancellazione dall'albo di provenienza.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=008 PAGFIN=0007 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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