| (Norme transitorie).
1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo
dei dottori naturalisti coloro che posseggono i requisiti di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b),
c) ed e) e che abbiano compiuto, dopo il
conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali,
pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
2. Possono essere altresì iscritti all'albo dei dottori
naturalisti i biologi, i geologi, i dottori agronomi, i
dottori forestali, gli ingegneri e gli architetti iscritti nei
rispettivi albi professionali che abbiano esercitato
effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per
un periodo non inferiore a quattro anni, le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, e che ne facciano domanda entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'iscrizione all'albo dei dottori naturalisti
comporta la cancellazione dall'albo di provenienza.
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