| (Formazione dell'albo provvisorio).
1. Nella prima attuazione della presente legge una
commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, alla formazione di un albo
nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento
dei consigli dell'ordine. Con lo stesso decreto
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sono definite le modalità per la formazione dell'albo
provvisorio.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di dottore naturalista oppure che siano
titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con
applicazione professionale nel settore naturalistico ed
ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari
del Ministero di grazia e giustizia.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le
veci il membro più anziano per età.
4. Fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, le
domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli
interessati al Ministero di grazia e giustizia.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre
membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo
provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
il Ministero di grazia e giustizia. L'albo provvisorio è
pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero.
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