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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1077
DDL0122-0006
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ---- Disciplina della professione di dottore naturalista
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
             (Formazione dell'albo provvisorio).
      1.  Nella prima attuazione della presente legge una
  commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della legge stessa, alla formazione di un albo
  nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento
  dei consigli dell'ordine.  Con lo stesso decreto
 
                               Pag. 8
 
  sono definite le modalità per la formazione dell'albo
  provvisorio.
    2.  La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
  Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
  di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di
  riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
  della professione di dottore naturalista oppure che siano
  titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con
  applicazione professionale nel settore naturalistico ed
  ecologico.  Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari
  del Ministero di grazia e giustizia.
    3.  In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le
  veci il membro più anziano per età.
    4.  Fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, le
  domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli
  interessati al Ministero di grazia e giustizia.
    5.  La commissione delibera con la presenza di almeno tre
  membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
    6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
    7.  La commissione, completata la formazione dell'albo
  provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
  il Ministero di grazia e giustizia.  L'albo provvisorio è
  pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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