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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1090
DDL0122-0019
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 122 d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri.
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                     (Consiglio regionale
                 o provinciale dell'ordine).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
  composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
  iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il
  numero degli iscritti sia superiore a duecento.  I componenti
  devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
  articoli seguenti.  Il consiglio dura in carica tre anni dalla
  data della proclamazione.  Ciascuno dei membri non è eleggibile
  per di più di due volte consecutive.
    2.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
  esercita le seguenti attribuzioni:
        a)  elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
  elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed
  il tesoriere;
        b)  conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
  ove fosse necessario;
        c)  provvede alla ordinaria e straordinaria
  amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
  immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
  dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 
                              Pag. 14
 
        d)  cura l'osservanza delle leggi e delle
  disposizioni concernenti la professione;
        e)  cura la tenuta dell'albo professionale, provvede
  alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
  revisione almeno ogni due anni;
        f)  provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
  degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
  nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove
  ha sede il consiglio dell'ordine;
        g)  designa, a richiesta, i rappresentanti
  dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
  o provinciale, ove sono richiesti;
        h)  vigila per la tutela del titolo professionale e
  svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
  della professione;
        i)  adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
  dell'articolo 26;
        l)  provvede agli adempimenti per la riscossione dei
  contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia
  di imposte dirette.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=046 PAGFIN=0014 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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