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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1098
DDL0122-0027
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 122 d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri.
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
              (Elezione del consiglio regionale
                 o provinciale dell'ordine).
    1.  L'elezione del consiglio regionale o provinciale
  dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la
  scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal
  presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio
  stesso.
    2.  Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
  all'insediamento del nuovo consiglio.
    3.  Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto
  presso il seggio istituito nella sede del consiglio
  dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
    4.  L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
  per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
  ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
  la prima convocazione.
    5.  L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio
  nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
  giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di
  voto in prima e in seconda convocazione.
    6.  La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
  giorni dalla prima.
    7.  L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento
  della sua identità personale, mediante l'esibizione di un
  documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento
  da parte di un componente del seggio.
    8.  L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
  riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
  nell'urna.
    9.  Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
  scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
  del votante nell'elenco degli elettori.
    10.  E' ammessa la votazione per corrispondenza.  L'elettore
  chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda
  all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle
  votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla
 
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  quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal
  sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che la busta
  contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio,
  verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne
  estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa
  apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la
  depone nell'urna.
    11.  La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto
  ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi.  Viene
  chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
  terzo degli aventi diritto.
    12.  In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
  presidente rinvia alla seconda convocazione.  In tal caso, la
  votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli
  aventi diritto.
    13.  Il seggio, a cura del presidente del consiglio
  dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la
  segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
  operazioni elettorali.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=030 PAGFIN=0016 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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