Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


11037
DDL2309-0002
Progetto di legge Camera n. 2309 - testo presentato - (DDL11-2309)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2309. TESTIPDL
...C2309.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2309 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Dura ormai da molti mesi la
  discussione sul costo del denaro nel nostro Paese e, talvolta,
  la disparità di opinioni si è manifestata in toni molto
  accesi; il problema esiste indiscutibilmente, ma, come sempre
  accade, non esistono soluzioni facili per problemi complessi,
  che, non raramente, impongono risposte plurime e quindi, per
  loro natura, parziali.
    S'inserisce in un siffatto contesto anche la presente
  proposta di legge, l'articolato della quale prevede la
  possibilità che, anche in Italia, si possa far ricorso a uno
  strumento, quale la cambiale finanziaria, per poter accedere
  al capitale di credito a minor costo rispetto alla normale
  intermediazione bancaria.
    Le cambiali finanziarie, o  commercial papers,  sono
  nella prassi internazionale
  strumenti finanziari a breve termine in virtù dei quali le
  imprese autorizzate all'emissione possono fare ricorso
  direttamente al mercato del risparmio.
    E' naturale che in ogni Paese in cui le  commercial
  papers  sono state regolamentate, la prima preoccupazione
  del legislatore sia stata quella di tutelare i risparmiatori e
  che pertanto la selezione delle imprese emittenti sia
  rigorosissima, e non di meno, siano particolarmente accurati e
  severi i successivi controlli.
    Analogamente, per l'Italia, si può ricordare la disciplina
  introdotta con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 481,
  attuativo della direttiva 89/646/CEE, del Consiglio, in
  materia bancaria.
    Tali preoccupazioni si spiegano in considerazione della
  circostanza che normalmente la solidità finanziaria
  dell'impresa
 
                               Pag. 2
 
  emittente rappresenta l'unica o, comunque, la principale
  garanzia del sottoscrittore di  commercial papers.
    Esistono, peraltro, anche categorie di  commercial
  papers  che, essendo emesse da imprese di dimensioni minori,
  si avvalgono della garanzia accessoria di una banca la quale
  elimina, in pratica, qualunque elemento di rischio per gli
  investitori.
    Per quanto specificamente concerne il mercato italiano si è
  venuta a creare, per effetto dell'assenza di una specifica
  regolamentazione dei  commercial papers  ed in conseguenza
  della recente liberalizzazione valutaria, una situazione
  paradossale, rappresentata dalla possibilità, per le imprese
  italiane con filiali all'estero di emettere  commercial
  papers  in conformità alla legislazione di tali paesi
  stranieri, e di collocare successivamente i titoli medesimi
  sul mercato italiano.
    Occorre inoltre considerare come i  commercial papers,
  nella loro qualità di titoli di indebitamento a breve termine,
  siano destinati ad affiancarsi, nella gestione corrente delle
  strutture societarie nazionali, alle obbligazioni, ordinario
  strumento di indebitamento a medio termine.
    Per tutto ciò appare indifferibile l'introduzione delle
  cambiali finanziarie nel nostro Paese al fine di strutturare,
  in maniera più completa ed efficiente, il sistema degli
  strumenti finanziari che le imprese italiane possono
  utilizzare per ricorrere al risparmio privato
  nell'organizzazione e nella gestione del proprio
  indebitamento.
    Le cambiali finanziarie costituiscono uno strumento
  finanziario a breve termine essenzialmente destinato alla
  circolazione presso il mercato dei privati investitori, sicché
  nella presente proposta di legge sono stati configurati come
  titoli di credito all'ordine, con scadenza non superiore ad un
  anno.  Difatti la disciplina del titolo di credito consente ad
  esso di realizzare la funzione tipica di "incorporazione" del
  diritto nel documento, con la conseguente facilità di
  smobilizzo del titolo sul mercato.
    In particolare, nella presente proposta di legge è previsto
  per i titoli di credito in questione l'utilizzo della forma
  cambiaria, da cui deriva la denominazione di "cambiale
  finanziaria" da menzionarsi nel contesto del titolo.  La forma
  cambiaria assicura, infatti, al possessore una tutela rapida
  ed efficace e, per effetto dell'uso dell'apposita carta
  bollata, consente di evitare le eventuali contraffazioni.
    La forma cambiaria assunta dalla cambiale finanziaria è
  quella del vaglia cambiario, la cui disciplina viene
  dichiarata applicabile al nuovo strumento finanziario per
  tutto quanto non derogato dalla disciplina proposta.
    Le cambiali finanziarie sono inoltre definite come "titoli
  di serie" giacché vengono emesse non già in relazione a
  singole e differenti operazioni ma in relazione ad un unico
  finanziamento, ovvero ad una serie di operazioni di
  finanziamento riconducibili ad un medesimo programma di
  emissione, cosicché esse assumono necessariamente, nella forma
  e nel contenuto, caratteristiche identiche per ogni emissione
  o programma di emissioni.  Nella presente proposta di legge
  sono previste due forme di cambiali finanziarie:
        a)  la prima, costituita da cambiali finanziarie a
  base e a garanzia delle quali vi è solo la capacità di credito
  dell'impresa emittente;
        b)  la seconda, costituita da cambiali finanziarie
  garantite da fideiussione bancaria o assicurativa di durata
  superiore di almeno due mesi rispetto alla scadenza delle
  cambiali e per un importo almeno pari al valore nominale delle
  stesse.
    In Italia non esiste, al contrario di quanto avviene nei
  principali Paesi stranieri, una rete di società specializzate
  nell'elaborazione di valutazioni sulle imprese emittenti
  (società di  rating)  né si è ritenuto opportuno proporre,
  nel testo in oggetto, la costituzione di alcun tipo di "albo"
  per le società che si trovino eventualmente ad effettuare tali
  valutazioni, poiché sarebbe estremamente complessa, allo stato
  attuale, una determinazione
 
                               Pag. 3
 
  delle caratteristiche che le suddette società dovrebbero
  possedere al fine dell'iscrizione in un albo, ed è invece più
  rispondente a criteri di logica economica che la definizione
  di tali caratteristiche sia lasciata alla libera evoluzione
  del mercato.  Pertanto, al fine di tutelare l'affidamento del
  mercato, è previsto che la prima categoria di cambiali
  finanziarie possa essere emessa soltanto da società che
  abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che
  siano quotate presso la Borsa italiana o nei mercati italiani
  e esteri riconosciuti, e che pertanto siano state già
  sottoposte ad un controllo da parte della Commissione
  nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ovvvero di
  un'analoga autorità straniera ritenuta idonea dalla CONSOB.
    Queste società rispondono, pertanto, a requisiti di
  solidità, trasparenza e redditività tali da ridurre in larga
  misura gli elementi di rischio per gli investitori.
    Tali elementi di rischio risultano invece non ridotti ma
  eliminati nella seconda categoria di cambiali finanziarie, in
  conseguenza del fatto che le stesse, come si è detto in
  precedenza, pur potendo essere emesse da società le cui azioni
  non sono quotate presso alcuna borsa valori, ovvero da enti
  pubblici, sono garantite da apposita fideiussione la quale
  rende superfluo qualsiasi controllo circa la solidità
  finanziaria ed il grado di liquidità della impresa emittente,
  giacché in definitiva la garanzia per il risparmiatore è
  rappresentata dalla capacità di credito della banca o
  dell'ente assicurativo garante.
    A maggior tutela degli investitori e nella considerazione
  che le stesse sono destinate all'offerta al pubblico dei
  risparmiatori, si è ritenuto poi di porre un limite
  all'ammontare di cambiali finanziarie emesse e in circolazione
  sulla scorta di quanto è previsto dall'articolo 2410 del
  codice civile per le obbligazioni e ad ulteriore riprova,
  dunque, delle analogie di disciplina che si è ritenuto di
  porre in essere tra i due strumenti di indebitamento
  rispettivamente a breve e a medio termine.
    Si è, pertanto, stabilito che l'importo delle cambiali
  finanziarie in circolazione, cumulato con l'importo totale
  delle obbligazioni emesse dalla medesima società, non possa
  eccedere il valore del capitale proprio dell'emittente: per la
  definizione della nozione di "capitale proprio" si è fatto
  specifico riferimento alla previsione dell'articolo 9 del
  decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 110 del 22 aprile 1983.
    Nel calcolo di detto limite, peraltro, non vengono
  considerate le cambiali finanziarie emesse con garanzia
  bancaria o assicurativa indipendentemente dalle
  caratteristiche dell'impresa emittente, dal momento che, come
  già si è detto, in questo caso la garanzia e l'eventuale
  fattore di rischio per l'investitore sono rappresentati
  unicamente dalla solidità e dalla capacità di credito della
  banca o della assicurazione.
    Per quanto concerne il profilo fiscale, occorre rilevare
  come in Italia una specifica regolamentazione fiscale delle
  cambiali finanziarie sia del tutto assente, diversamente,
  invece, da quell'altro strumento finanziario che è
  rappresentato dalle accettazioni bancarie, per le quali sono
  previsti il bollo agevolato al tasso dello 0,01 per cento
  (contro il bollo ordinario del 1,2 per cento) e la ritenuta
  del 15 per cento sugli interessi, in via definitiva per le
  persone fisiche e a titolo d'acconto per le persone
  giuridiche.
    Alla luce di ciò si è ritenuto opportuno operare
  un'equiparazione della disciplina fiscale delle cambiali
  finanziarie con quella delle accettazioni bancarie
  mediante:
        a)  la previsione dell'applicazione dell'imposta di
  bollo;
        b)  la tassazione dei redditi derivanti dalle
  cambiali finanziarie con una ritenuta alla fonte, definitiva
  per le persone fisiche e d'acconto per le persone
  giuridiche.
    La previsione specifica e dettagliata dei requisiti che
  ricorrono nelle cambiali
 
                               Pag. 4
 
  finanziarie corrisponde alla scelta di assoggettare alla
  disciplina di cui alla presente proposta di legge (sia sotto
  il profilo civilistico sia sotto quello fiscale) unicamente lo
  strumento finanziario in questione e non consente, quindi,
  un'applicazione
  estensiva o analogica di tale disciplina e delle
  relative agevolazioni a tipologie e modalità di ricorso
  all'indebitamento sul mercato non esattamente riconducibili
  alla fattispecie delle cambiali finanziarie.
 
DATA=930226 FASCID=DDL11-2309 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2309 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0004 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=230900 00 FASCIDC=11DDL2309 SORTNAV=0230900 000 00000 ZZDDLC2309 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati