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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1105
DDL0122-0034
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 122 d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri.
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                 (Procedimento disciplinare).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
  il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
  procuratore della Repubblica competente per territorio.
    2.  Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
  la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
  a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a
  trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
  sentito.
 
                              Pag. 18
 
  L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
    3.  Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
  all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
  per territorio.
    4.  In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
  commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
  per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
  all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=061 PAGFIN=0018 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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