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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1106
DDL0122-0035
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 122 d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri.
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
              (Consiglio nazionale dell'ordine).
    1.  Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
  presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali,
  limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle
  sedi provinciali di cui all'articolo 5.  Esso dura in carica
  tre anni.
    2.  Il consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la
  prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
    3.  Il consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo interno
  un presidente, un vice presidente, un segretario e un
  tesoriere.
    4.  Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
  esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
  da altre norme, ovvero dal consiglio.
    5.  In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal
  vice presidente.
    6.  Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
  funzioni:
      a)  emana il regolamento interno, che disciplina il
  funzionamento dell'ordine;
      b)  provvede alla ordinaria e straordinaria
  amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
  immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
  dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
      c)  predispone ed aggiorna il codice deontologico,
  vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
  all'approvazione per  referendum  agli stessi;
      d)  cura l'osservanza delle leggi e delle
  disposizioni concernenti la professione
  relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
      e)  designa, a richiesta, i rappresentanti
  dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
  nazionale, ove sono richiesti;
      f)  esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
  ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
  istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
      g)  propone le tabelle delle tariffe professionali
  degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri
  per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del
  Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
  dell'ambiente;
      h)  determina i contributi annuali da corrispondere
  da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il
  rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
  onorari.  I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei
  limiti necessari per coprire le spese per una regolare
  gestione dell'ordine.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=010 PAGFIN=0018 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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