Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1109
DDL0122-0038
Relazione Camera n. 122-A (DDL11-122-A)
(suddiviso in 80 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C122A, C953A, C1856A. TESTIPDL
...C122A, C953A, C1856A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 122 d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri.
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC122A ZZ11 ZZPD ZZRM
                     (Norme transitorie).
    1.  Sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione
  di cui al comma 2 dell'articolo 29, il requisito di cui alla
  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da
  quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di
  laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale
  per un periodo di almeno due anni.
    2.  Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori
  naturalisti i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i
  dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi
  albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in
  modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non
  inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che
  ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    3.  L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
  la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
 
DATA=931022 FASCID=DDL11-122-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0122 TOTPAG=0034 TOTDOC=0080 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=010 PAGFIN=0019 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=012200A00 FASCIDC=11DDL0122 A SORTNAV=0012200A000 00000 ZZDDLC122A NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



Ritorna al menu della banca dati