| (Norme transitorie).
1. Sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione
di cui al comma 2 dell'articolo 29, il requisito di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da
quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di
laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale
per un periodo di almeno due anni.
2. Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori
naturalisti i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i
dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi
albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in
modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non
inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che
ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
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